Cass. pen. sez. IV, 27 marzo 2009, n. 18998
La sentenza si segnala in particolare per i seguenti enunciati:
… In altri termini, l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori non é invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l’evento, imputabile a colpa altrui, quando si é, come nel caso “de quo”, nella possibilità in concreto di impedirlo.
E’ il cosiddetto “doppio aspetto...