FLEPAR Inail formula proposte operative per una PA a servizio di cittadini ed imprese, a sostegno del mondo impresa-lavoro e delle PMI. Sviluppa le competenze interdisciplinari dei professionisti pubblici per riforme: PA, sicurezza sul lavoro, giustizia, legalità, prevenzione della corruzione.

Ad attività sindacale FLEPAR affianca una intensa attività propositiva e di studio, fornendo contributi in materie strettamente correlate ai compiti istituzionali Inail: si pone come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo.

Associazione apolitica e senza scopo di lucro, con carattere sindacale, col fine di tutelare interessi giuridici, economici, e funzione, professionalità, dignità e autonomia dei Professionisti Inail.
Interlocutore sindacale dell'Amministrazione, siede con piena legittimazione a tutti i tavoli sindacali.

Nel corso della storia di FLEPAR Inail abbiamo compreso che non sempre è sufficiente avere una buona idea, svilupparla e proporla nelle giuste sedi ma è altrettanto importante la modalità con la quale questa iniziativa viene veicolata e comunicata. Ci siamo resi conto che una comunicazione adeguata e moderna costituisce un valore aggiunto.

Associazione fra avvocati: il Ministero della Giustizia ha emesso il DM 4 febbraio 2016 n. 23 (G.U. Serie Generale n. 50 del 1-3-2016)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 febbraio 2016, n. 23 

 

Regolamento recante norme di attuazione  dell'articolo  4,  comma  2, della legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  per  l'individuazione  delle categorie di  liberi  professionisti  che  possono  partecipare  alle associazioni tra avvocati.

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

  Sentito il Consiglio nazionale  forense  che  si  è  espresso  con parere in data 30 luglio 2015;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  10  settembre 2015;

  Acquisiti i pareri della competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 21 dicembre 2015;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1

Oggetto e definizioni

 

  1. Il presente regolamento individua,  ai  sensi  dell'articolo  4, comma 2, legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  le  categorie  di  liberi professionisti  che  possono  partecipare   alle   associazioni   tra avvocati.

  2. Ai fini del presente regolamento:

  a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre  2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della  professione forense»;

  b) per «associazioni» si intendono  le  associazioni  costituite  o partecipate da avvocati con altri liberi professionisti,  individuati ai sensi del presente regolamento.

 

Art. 2

Individuazione delle categorie professionali

 

  1. I liberi  professionisti  non  iscritti  nell'albo  forense  che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono  appartenere alle   seguenti   categorie   organizzate   in   ordini   e   collegi professionali:

  ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;

  ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;

  ordine degli assistenti sociali;

  ordine degli attuari;

  ordine nazionale dei biologi;

  ordine dei chimici;

  ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

  ordine dei geologi;

  ordine degli ingegneri;

  ordine dei tecnologi alimentari;

  ordine dei consulenti del lavoro;

  ordine dei medici chirurghi  e odontoiatri;

  ordine dei medici veterinari;

  ordine degli psicologi;

  ordine degli spedizionieri doganali;

  collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

  collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;

  collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;

  collegio dei geometri e geometri laureati.

 

Art. 3

Rinvio

 

  1. Per la regolamentazione delle associazioni di  cui  al  presente decreto si ha riguardo a quanto disposto dall'articolo 4, commi  3  e seguenti, della legge professionale, nonché, in quanto  compatibili, alle disposizioni del codice civile.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 4 febbraio 2016

 

Il Ministro: Orlando

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,

reg.ne prev. n. 517