FLEPAR Inail formula proposte operative per una PA a servizio di cittadini ed imprese, a sostegno del mondo impresa-lavoro e delle PMI. Sviluppa le competenze interdisciplinari dei professionisti pubblici per riforme: PA, sicurezza sul lavoro, giustizia, legalità, prevenzione della corruzione.

Ad attività sindacale FLEPAR affianca una intensa attività propositiva e di studio, fornendo contributi in materie strettamente correlate ai compiti istituzionali Inail: si pone come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo.

Associazione apolitica e senza scopo di lucro, con carattere sindacale, col fine di tutelare interessi giuridici, economici, e funzione, professionalità, dignità e autonomia dei Professionisti Inail.
Interlocutore sindacale dell'Amministrazione, siede con piena legittimazione a tutti i tavoli sindacali.

Nel corso della storia di FLEPAR Inail abbiamo compreso che non sempre è sufficiente avere una buona idea, svilupparla e proporla nelle giuste sedi ma è altrettanto importante la modalità con la quale questa iniziativa viene veicolata e comunicata. Ci siamo resi conto che una comunicazione adeguata e moderna costituisce un valore aggiunto.

Statuto e Regolamento

FEDERAZIONE LEGALI ENTI PARASTATALI - F.L.E.PAR.

ASSOCIAZIONE AVVOCATI I.N.A.I.L.

00193 ROMA Via Pierluigi da Palestrina, n. 8

 

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AVVOCATI I.N.A.I.L.

ART. 1 (Costituzione e sede)

E' costituita la ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO.

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n. 8, ed aderisce alla F.L.E.PAR. – Federazione Legali Enti del Parastato.

ART. 2 (Scopo)

La Associazione è apolitica, non persegue fini di lucro ed ha carattere sindacale.

Persegue la tutela degli interessi giuridici, morali ed economici, nonché della funzione, professionalità, dignità e autonomia degli appartenenti al ramo legale dell’I.N.A.I.L. ed in generale degli avvocati, dei professionisti e dei dirigenti degli Enti Previdenziali .

A tali fini, tra le proprie attività, l’Associazione può anche organizzare convegni, seminari, incontri di studio, aventi ad oggetto l’approfondimento di temi giuridici o comunque afferenti alle materie di sicuro interesse per gli appartenenti al ramo legale e, più in generale, per i professionisti  dell’I.N.A.I.L.; ciò anche al fine di promuovere il profilo personal specialistico, la formazione e l’aggiornamento in primo luogo dei propri iscritti e dei professionisti in genere e per il soddisfacimento di eventuali obblighi  previsti dalla legge, dalle disposizioni dell’Ordine professionale di appartenenza e  dalle norme contrattuali.

L’Associazione, per la realizzazione dei propri scopi, compreso il fine della formazione e dell’organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio ecc., può stipulare convenzioni, protocolli ed intese con altre associazioni sindacali, professionali e scientifiche, nonché di altre professionalità, oltre che con istituzioni, fondazioni ed articolazioni comunque denominate e di qualsiasi natura giuridica del Consiglio Nazionale Forense e degli Ordini degli Avvocati.

ART. 3 (Associati)

Dell’Associazione possono fare parte tutti gli avvocati di ruolo dell'I.N.A.I.L.

Possono inoltre far parte dell’Associazione: gli avvocati iscritti negli Albi Speciali di ruolo in altri Enti pubblici; i professionisti dell’area tecnica (e quindi solo in via esemplificativa e non esaustiva: ingegneri, geologi, biologi, chimici, architetti, geometri, attuari, informatici), i professionisti dell’area medica o infermieristica, tutti purché iscritti ad albi professionali e di ruolo nell’INAIL o in altri Enti pubblici; i dirigenti pubblici iscritti nell’albo della dirigenza dell’INAIL o di altri enti pubblici.

A tale scopo, sono costituite, nell’ambito dell’Associazione, diverse Sezioni per ciascuna categoria professionale di iscritti, denominate Sezione Professionisti Legali, Sezione Professionisti Tecnici, Sezione Professionisti Sanitari, Sezione Dirigenti.

Previa delibazione della Segreteria, è possibile stipulare patti federativi o associativi con rappresentanze sindacali di Avvocati di altri Enti pubblici, nonché con rappresentanze sindacali, con associazioni, federazioni e confederazioni di professionisti dell’area medica o infermieristica, o di professionisti dell’area tecnica (ingegneri, geologi, biologi, chimici, architetti, geometri ecc.) e sanitaria, di dirigenti, sia dell’INAIL che di altri enti pubblici.

Ogni socio è elettore ed eleggibile.

La qualità di socio è compatibile con l’iscrizione ad altre associazioni di carattere sindacale che perseguano le medesime finalità. L’eventuale iscrizione ad altra associazione sindacale non può essere di alcun pregiudizio all’associato, il quale, anche se iscritto ad altro sindacato può ricoprire contestualmente incarichi direttivi nell’Associazione. I componenti della Segreteria non possono ricoprire incarichi direttivi in altre Associazioni Sindacali.

ART. 4 ( Doveri degli associati)

Gli iscritti all’Associazione sono tenuti:

  1. a)all’osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle disposizioni e deliberazioni formalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. b)se iscritti anche ad altre associazioni/organizzazioni sindacali, a comunicare a tutte la concomitanza e a comportarsi secondo correttezza e buona fede rendendo noti i casi di possibile conflitto di interessi
  3. al versamento dalle quote associative.

ART. 5 (Perdita della qualità di associato)

La qualità di associato si perde:

  • per dimissioni;
  • per espulsione deliberata dal Collegio dei Probiviri, su proposta della Segreteria, quando l'associato:
    • abbia compromesso o danneggiato gli interessi fondamentali dalla categoria;
    • abbia svolto opera contraria ai fini ed agli scopi dell'Associazione;
    • si sia reso indegno per atti contrari alla deontologia professionale;
    • sia moroso nel pagamento della quota associativa da oltre sei mesi e non abbia ottemperato alla diffida di pagamenti intimatagli dall'Associazione.

Nei casi di minore gravità il Collegio dei Probiviri, su proposta della Segreteria può proporre di infliggere all’associato la censura o la sospensione per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 6 (Organi dell' Associazione )

Gli organi dell’Associazione sono:

  • i Rappresentanti regionali;
  • il Consiglio dei rappresentanti Regionali;
  • il Segretario generale;
  • il Segretario Aggiunto;
  • la Segreteria;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Tesoriere ed I Vice - tesorieri;
  • l’Assemblea degli iscritti.

Tutti gli organi restano in carica per la durata di tre anni.

Alla scadenza del mandato si provvede contestualmente all’elezione degli Organi elettivi ed alla successiva nomina di quelli non elettivi.

ART. 7 (I Rappresentanti regionali e Il Consiglio dei Rappresentanti regionali – Elezione e funzioni)

All’interno di ogni Regione e di ogni Provincia autonoma, nonché in ogni Struttura professionale centrale (Avvocatura Generale, Consulenze centrali, ect.), in cui vi sia almeno un iscritto, viene eletto un rappresentante regionale; qualora vi siano iscritti alle differenti Sezioni dell’Associazione, viene eletto un rappresentante regionale per ciascuna Sezione. A parità di voti è eletto quello che, nell’ambito di ciascuna Sezione, da più tempo risulti iscritto all’Associazione.

Nel caso in cui vi sia un solo iscritto nella regione, nella provincia autonoma o nella struttura professionale centrale, lo stesso sarà di diritto nominato rappresentante regionale.

Il Rappresentante regionale, nell’ambito delle linee e degli indirizzi di politica sindacale fissati dalla Segreteria Generale:

  1. rappresenta gli iscritti dell’Associazione a livello regionale;
  2. cura i rapporti con le competenti Direzioni Regionali e di Sede, partecipa alle riunioni sindacali a livello territoriale e, nel caso di impedimento, pu delegare un altro iscritto della regione di competenza;
  3. indice assemblee regionali (o della struttura centrale) degli iscritti quando gliene faccia richiesta la maggioranza degli iscritti della Regione o della struttura e, in ogni caso, prima di ogni riunione del Consiglio dei Rappresentanti Regionali;
  4. può partecipare, previa delega del Segretario generale al quale riferisce, alla contrattazione integrativa a livello territoriale;
  5. può essere inviato a presenziare senza Diritto di voto alle riunioni della Segreteria dove vengano discusse questioni riguardanti esclusivamente determinate regioni ovvero la struttura centrale di appartenenza.

Il Consiglio dei rappresentanti regionali è convocato obbligatoriamente in riunione ordinaria una volta all’anno, alla presenza anche della Segreteria.

La Segreteria, qualora lo ritenga opportuno può convocare, in via straordinaria, il Consiglio dei Rappresentanti regionali.

Il Consiglio è valido quando è presente la maggioranza semplice dei rappresentanti regolarmente convocati.

Il Consiglio dei Rappresentanti regionali:

  1. delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti le modifiche allo Statuto;
  2. delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti i regolamenti necessari al funzionamento dell’Associazione e delibera le eventuali modifiche;
  3. delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti l'eventuale mozione di censura sull'operato della Segreteria;
  4. approva o ratifica a maggioranza semplice dei presenti le delibere della Segreteria generale di maggiore rilevanza che la Segreteria riterrà di sottoporre a detta approvazione;
  5. approva a maggioranza semplice dei presenti il bilancio annuale dell’Associazione;
  6. delibera a maggioranza di due terzi dei presenti, su proposta della Segreteria, la stipula o lo scioglimento di eventuali patti associativi;
  7. delibera annualmente a maggioranza semplice dei presenti le linee programmatiche dell’Associazione, approvando la relazione presentata dalla Segreteria;

Le delibere previste dai precedenti punti a), b), c) ed f), per essere approvate, oltre alla maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio dei Rappresentanti regionali presenti alla seduta in cui si vota la delibera stessa, deve avere ottenuto il consenso di almeno due terzi degli iscritti di ciascuna sezione.

Al fine di una maggiore tempestività, le decisioni di cui al punto e) del comma 7 possono essere approvate senza necessità di riunire il Consiglio esprimendo il proprio voto a mezzo di posta elettronica.

Singoli membri del Consiglio possono essere delegati, con delega congiunta del Segretario e del Segretario Aggiunto, per partecipare a riunioni e tavoli sindacali, nonché alla contrattazione nazionale e/o territoriale.

ART. 8 (La Segreteria Generale ed il Segretario Generale – Funzioni)

Il Segretario Generale è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha domicilio, ai fini della carica, presso la sede legale dell’Associazione.

Al termine del mandato tutti i componenti della Segreteria, ivi compreso il Segretario Generale, potranno essere nuovamente rieletti in qualsiasi organo dell’Associazione, ivi compresa la Segreteria. Tuttavia, al termine di un mandato, il Segretario Generale ed il Segretario Aggiunto dovranno appartenere ad un ramo professionale diverso da quello a cui appartenevano i precedenti Segretari.

La Segreteria è composta dal Segretario Generale e da altri sei componenti, di cui uno, appartenente ad un ramo professionale diverso da quello a cui appartiene il Segretario Generale, viene eletto Segretario Aggiunto. In assenza e/o in caso di impedimento del Segretario Generale, il Segretario Aggiunto ne esercita le funzioni.

All’interno della Segreteria tre membri devono appartenere al ruolo degli Avvocati e tre al ruolo dei Professionisti appartenenti ad altri rami professionali e tecnici.

Nell’ipotesi in cui almeno 50 iscritti appartengano ad una ulteriore categoria professionale, ferma restando la regola dell’alternanza nel ruolo di Segretario, la Segreteria sarà composta da due appartenenti ad ogni ramo professionale che abbia almeno 50 iscritti. In ipotesi di rami professionali per i quali gli iscritti sono meno di 50, nella Segreteria vi dovrà essere uno (ed un solo) appartenente a quel ramo professionale. Comunque, anche in quest’ultimo caso, la Segreteria dovrà essere sempre composta da un numero complessivo di sei membri, oltre al Segretario Generale.

La Segreteria esercita le seguenti funzioni:

  1. vigila sulla osservanza dello Statuto e del Regolamento, provvede alla cura degli affari ordinari. nonché all’esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio dei rappresentanti regionali e del Consiglio Direttivo;.
  2. convoca il Consiglio dei Rappresentanti Regionali in riunione ordinaria almeno una volta l’anno, nonché, in riunione straordinaria, negli altri casi previsti e comunque quando lo ritenga opportuno;
  3. predispone relazione e linee programmatiche da sottoporre annualmente (e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga opportuno) al Consiglio dei Rappresentanti Regionali;
  4. proclama lo sciopero ed assume ogni iniziativa di lotta e mobilitazione sindacale;
  5. propone le misure disciplinari di cui all’art. 5.;
  6. nomina il Tesoriere, i Vice – tesorieri, 3 (tre) Probiviri e, nei limiti dei posti attribuiti all’Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo della Flepar – Federazione Legali Enti Parastatali – scegliendo, oltre che al proprio interno, anche tra gli iscritti, non rappresentanti del Consiglio dei Rappresentanti Regionali, con comprovata esperienza sindacale.

ART. 9 (Elezioni della Segreteria e del Segretario Generale)

Segreteria e Segretario Generale vengono eletti, con voto a scrutinio segreto, da tutti gli iscritti tra i candidati che hanno formalizzato, entro il termine di scadenza previsto, la propria disponibilità e che sono stati iscritti, previo controllo dei requisiti di elettorato passivo, nelle liste (per Segretario generale e componente della Segreteria).

Le liste con le candidature devono essere rese pubbliche almeno trenta giorni prima delle votazioni.

Ogni lista dovrà indicare il nome del candidato a Segretario Generale, oltre ad almeno 6 candidati per la Segretaria Generale.

Saranno escluse dalle elezioni le liste che non indicheranno candidati per tutti gli organi direttivi dell’Associazione, ovvero quelle che indicheranno più di un candidato a Segretario ovvero meno di sei candidati a componenti della Segreteria.

Ciascuna lista dovrà indicare tra i candidati alla Segreteria almeno 3 appartenenti al ramo legale ed almeno 3 appartenenti ad uno degli altri rami professionali, ovvero, in ipotesi di più categorie rappresentate, almeno 2 appartenenti ad ogni ramo professionale (1 per quei rami professionali che non raggiungano il numero di 50 iscritti all’Associazione).

Ciascuna lista dovrà indicare tra i candidati al Consiglio Direttivo almeno 2 candidati per ciascuna area territoriale del nord (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trento, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), centro (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise), sud e isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

Per la validità delle elezioni dovrà avere espresso il proprio voto almeno la maggioranza semplice degli iscritti.

Ogni elettore potrà esprimere sino ad un massimo di 6 preferenze per l’elezione dei componenti della Segreteria.

Risulterà eletto il Segretario Generale indicato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi, nonché, quali componenti della Segreteria, i tre candidati appartenenti al ramo legale ed i tre candidati appartenenti al ramo dei professionisti che, nell’ambito della medesima lista, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, ovvero, nell’ipotesi del precedente art. 8, comma 5, i due maggiormente votati (1 per le categorie professionali che non raggiungano almeno il numero di 50 iscritti all’Associazione) per ciascun ramo professionale.

Qualora il candidato Segretario Generale che abbia ottenuto il maggior numero di voti appartenga alla medesima categoria professionale del Segretario Generale uscente, risulterà eletto Segretario Generale l’iscritto che appartiene ad altra Sezione professionale dell’Associazione e che, all’interno della lista vincente, risulti aver preso il maggior numero di voti dopo il candidato non eleggibile alla carica di Segretario Generale per il principio dell’alternanza di cui all’art. 8 dello Statuto.

In tale caso, il candidato Segretario Generale risulterà eletto quale componente della Segreteria per la Sezione cui appartiene.

Nell’ipotesi in cui, nell’ambito del mandato triennale, la Segreteria subisca due mozioni di censura ai sensi dell’art. 7, comma 9 lett. c), la stessa dovrà dimettersi ed indire, al più tardi entro 30 giorni dalle dimissioni, nuove elezioni di tutti gli organi elettivi.

ART. 10 (Collegio dei Probiviri – Funzioni)

I Probiviri sono nominati, in numero di tre, tra gli iscritti che non rivestono cariche sociali, dalla Segreteria, che designa, altresì, chi fra essi assumerà le funzioni di Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri decide, in unica definitiva istanza, le controversie tra gli associati e gli organi dell'Associazione nonché le proposte di espulsione e di comminazione delle altre sanzioni di cui all’art. 5.

ART. 11 (Tesoriere - Funzioni)

Il Tesoriere, nominato dalla Segreteria, provvede alla riscossione delle quote associative e alla amministrazione dei fondi dell’Associazione.

Predispone il bilancio consuntivo e preventivo che il Segretario generale sottopone all'approvazione del Consiglio dei Rappresentanti Regionali.

Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio dei Rappresentanti Regionali ed a quelle della Segreteria; il suo parere è obbligatorio ogni qualvolta vengano deliberati impegni di spesa straordinari o aumenti di quota associativa.

Le quote associative dovranno essere versate a favore dell’Associazione, ma ogni sezione professionale avrà un proprio sotto-conto ed una propria gestione.

A tal fine, per ogni sezione professionale dovrà essere nominato dalla Segreteria un Vice – tesoriere, il quale ha il compito di gestire il sotto-conto della propria Sezione e dovrà relazionare, almeno annualmente, al tesoriere e, se richiesto, alla Segreteria ed al Consiglio dei Rappresentanti regionali.

Le somme di denaro, in qualunque modo investite, già nella disponibilità dell’Associazione Avvocati Inail prima dell’approvazione del presente Statuto confluiranno nel sotto conto della Sezione Avvocati dell’Associazione e saranno gestite dal Vice – tesoriere addetto alla predetta sezione, se persona diversa dal Tesoriere.

Parimenti, le somme di denaro, in qualunque modo investite, già nella disponibilità dell’Associazione Professionisti Inail prima dell’approvazione del presente Statuto confluiranno nel sotto conto della Sezione Professionisti dell’Associazione e saranno gestite dal Vice – tesoriere addetto alla predetta sezione, se persona diversa dal Tesoriere

ART. 12 (Assemblea generale degli iscritti).

L’assemblea generale degli iscritti viene convocata per deliberare su materie di particolare importanza su richiesta di almeno due terzi dei Rappresentanti regionali.

ART. 13 (Carattere e durata delle cariche sociali)

Le cariche sociali sono gratuite, hanno durata triennale e sono rinnovabili nei limiti del presente statuto.

Le relative funzioni continuano ad essere esercitate fino all'effettivo subentro dei nuovi eletti.

I componenti del Collegio dei Probiviri, i Rappresentanti regionali ed i Rappresentanti dell’associazione nella F.L.E.PAR. decadono automaticamente qualora, senza giustificato motivo, non prendano parte a due riunioni consecutive dei rispettivi organi; alla loro sostituzione si provvede con i criteri e le modalità previste per l’ipotesi di dimissioni.

ART. 14 (Elezioni)

Le elezioni del Segretario generale, della Segreteria generale e dei Rappresentanti regionali sono indette contestualmente almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

Nel caso di dimissioni di un Rappresentante regionale gli subentrerà l’iscritto che, appartenente alla medesima sezione del dimissionario, risulterà essere stato il primo dei non eletti in quella Regione; ove in quella Regione non vi fossero iscritti, appartenenti alla medesima sezione del dimissionario, non eletti che abbiano preso almeno un voto, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle dimissioni si provvederà ad indire elezioni regionali suppletive per la nomina del sostituto del dimissionario.

Nel caso di vacanza e/o di dimissioni di uno o di due componenti della Segreteria nel triennio si procede a surroga con i primi candidati, appartenenti al medesimo ramo del componente decaduto o dimesso, non eletti che resteranno in carica fino a nuove elezioni.

Nel caso di dimissioni del Segretario Generale e/o di almeno quattro componenti della Segreteria la stessa decadrà in toto e saranno indette nuove elezioni.

ART. 15 (Controversie)

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione, ivi comprese le questioni elettorali, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al Collegio dei Probiviri che giudicherà in via equitativa e con decisione inappellabile.

ART. 16 (Contributi)

Per le spese inerenti al funzionamento dell'Associazione gli iscritti sono tenuti a corrispondere, anche nei casi di sospensione di cui all'art. 5, comma secondo, una quota nella misura fissata dal Consiglio dei Rappresentanti Regionali, purché idonea e sufficiente a consentire l’acquisizione della rappresentatività sindacale in base alle norme di legge.

ART . 17 (Delegazione trattante)

Nelle delegazioni trattanti, ai Tavoli delle trattative sindacali, dovranno essere rappresentate tutte le sezioni, per cui dovrà essere presente almeno un iscritto appartenente ad ognuna delle Sezioni dell’Associazione.

Il componente della Segreteria rappresentante di una determinata Sezione può delegare un iscritto, appartenente a diversa Sezione, a rappresentare la prima ad un determinato Tavolo sindacale.

ART . 18 (Durata)

La durata dell’Associazione è illimitata.

Essa potrà essere sciolta dagli iscritti appositamente convocati in assemblea, sempre che detta assemblea sia costituita da almeno due terzi degli associati e che la decisione di scioglimento sia approvata con il voto favorevole sia della maggioranza di almeno due terzi degli iscritti complessivi, che di due terzi degli iscritti appartenenti a ciascuna sezione.

ART. 19 (Modifiche dello statuto)

Le modifiche del presente statuto sono deliberate, su proposta della Segreteria o di almeno metà dei Rappresentanti regionali, dal Consiglio dei Rappresentanti regionali a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Nel caso in cui le sezioni rappresentate siano più di due, le proposte di modifica dello Statuto potranno essere presentate da almeno un terzo dei Rappresentanti regionali, ma, per essere approvate, dovranno comunque essere deliberate dal Consiglio dei Rappresentanti regionali a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Le modifiche, comunque, per essere approvate dovranno preventivamente ottenere, oltre alla maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio dei Rappresentanti Regionali presenti alla seduta di approvazione della delibera stessa, anche l’approvazione di almeno due terzi degli iscritti di ciascuna sezione (che abbia almeno 50 iscritti).

NORME PER LA FASE TRANSITORIA

Fino alla scadenza naturale del mandato dell’attuale Segreteria dell’Associazione Avvocati Inail, la Segreteria verrà formata dall’attuale Segretario, da 3 membri dell’attuale Segreteria scelti dal Segretario, dal Segretario dell’Api e da due membri dell’attuale Direttivo dell’Api, scelti dal Segretario dell’Api stessa.

In questa fase, il Segretario Generale dell’Associazione unitaria continuerà ad essere il Segretario attuale dell’Associazione Avvocati Inail, mentre il Segretario attuale dell’Api svolgerà le funzioni di Segretario aggiunto.

Nelle deliberazioni della Segreteria così formata per questa fase transitoria, in caso di votazioni in parità, il voto del Segretario Generale sarà decisivo.

Il Collegio dei Probiviri sarà formato da tre iscritti appartenenti al ramo legale e da tre iscritti appartenenti al ramo professionali, tutti nominati dalla Segreteria come sopra composta per la fase transitoria. La Segreteria nominerà anche il Presidente del Collegio, il cui voto sarà decisivo nelle ipotesi di votazioni in parità all’interno del Collegio.

L’attuale Direttivo dell’Api dovrà indicare, per ogni Regione in cui ha almeno un iscritto, un proprio Rappresentante Regionale, che andrà ad integrare il Consiglio dei delegati regionali già formato in seno all’Associazione Avvocati Inail.

Nel primo mandato successivo a quello attuale, il Segretario dell’Associazione dovrà essere un iscritto appartenente al Ramo legale.

L’Associazione si impegna a modificare il proprio nome in “Associazione Avvocati – Professionisti Inail”, non appena Flepar avrà perso la rappresentatività sindacale.

APPROVATO IN ROMA IL 10 dicembre 2013

 

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FEDERAZIONE LEGALI ENTI PARASTATALI - F.L.E.PAR.

ASSOCIAZIONE AVVOCATI I.N.A.I.L.

00193 ROMA Via Pierluigi da Palestrina, n. 8

 

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AVVOCATI I.N.A.I.L.

ART. 1 (Convocazioni)

Il Consiglio dei Rappresentanti regionali viene convocato dal Segretario generale nella sede sociale o in altro luogo designato mediante avviso da inviare con mezzo anche informatico (e-mail, ecc.) o fonografico (fax, ecc.) che assicuri la ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve contenere la indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.

In caso di particolare urgenza l'avviso può essere comunicato tramite e-mail, fax o telefono almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell’ipotesi di cui all’art. 7, comma 8°, dello Statuto il Segretario chiede a mezzo E-mail a tutti i rappresentanti regionali di esprime il proprio voto con lo stesso mezzo o via fax entro il termine fissato dalla Segreteria, in ogni caso non inferiore a 10 giorni.

ART. 2 (Funzioni di Presidente e Segretario del Consiglio dei rappresentanti regionali)

Le funzioni di Presidente e di Segretario del Consiglio dei Rappresentanti regionali sono assunte da due componenti, designati informalmente dai partecipanti.

Il Presidente regola la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno e sugli altri ammessi.

Il Segretario del Consiglio cura anche la redazione del verbale della riunione e lo sottoscrive.

ART. 3 (Dimissioni)

Le eventuali dimissioni dalla carica di un componente della Segreteria generale, del Collegio del Probiviri, ovvero del Tesoriere o dei Vice - tesorieri devono essere accettate dalla Segreteria che provvederà, ove previsto, ad indire elezioni integrative.

Le dimissioni si intendono peraltro accettate qualora nessuna decisione sia stata adottata entro i trenta giorni dalla data di comunicazione delle dimissioni e le stesse non siano state nel frattempo ritirate.

ART. 4 (Elezioni)

Il Segretario generale uscente, d’intesa con la Segreteria generale, nei termini previsti dallo Statuto, fissa la data delle elezioni dei nuovi organi e successivamente dei delegati regionali.

Il Segretario generale uscente, d’intesa con la Segreteria generale nomina la Commissione elettorale, composta di tre iscritti, che opera presso la sede legale dell’Associazione.

La data delle elezioni é comunicata a tutti gli iscritti almeno 60 giorni prima di quello fissato per le elezioni.

Le candidature devono essere formalizzate dagli iscritti e ricevute dalla Commissione elettorale almeno 30 giorni prima.

Sono irricevibili candidature tardive.

Almeno 20 giorni prima delle elezioni la Commissione elettorale rende note, mediante avviso, le modalità del voto nonché il luogo, il giorno, l’ora fissati per le operazioni di scrutinio, le liste dei candidati, il numero dei delegati eleggibili per ciascuna Avvocatura. L’avviso verrà inviato per posta elettronica a tutti gli iscritti.

Il voto viene espresso mediante indicazione su scheda in busta chiusa sigillata della lista prescelta e dei nominativi delle eventuali preferenze tra i candidati della medesima lista, e su altra scheda in altra busta chiusa mediante indicazione del nominativo del delegato regionale e dell’eventuale delegato aggiunto prescelto. Le buste dovranno essere inserite in altra busta, ed inviate presso la sede dell’Associazione entro il termine stabilito e con le modalità previste al momento dell’indizione delle elezioni.

L’indicazione di nominativi non presenti in lista o appartenenti a liste diverse da quella votata si considera non apposta e rimarranno validi il voto di lista e le preferenze regolarmente espresse. Il voto che non contenga una univoca indicazione della lista prescelta sarà considerato totalmente nullo.

ART. 5 (Votazioni)

La votazione per la nomina degli organi è a scrutinio segreto.

Hanno diritto al voto tutti gli iscritti.

Il voto del non iscritto sarà considerato valido solo se corredato da idonea delega di iscrizione all’Associazione, espressa anche contestualmente al voto.

I tempi e le modalità di votazione non previsti dallo Statuto o dal Regolamento sono stabiliti dalla Segreteria Generale .

ART. 6 (Ufficio elettorale)

L'Ufficio elettorale è composto dal Segretario Generale o da un Vice Segretario, che funge da Presidente, da due Scrutatori e da un Segretario.

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti lo scrutinio, in una pubblica adunanza indetta dalla Segreteria generale, si procede alla nomina dei due Scrutatori e del Segretario,

ART. 7 (Modifiche del Regolamento)

Le modifiche del presente regolamento, su proposta della Segreteria, sono deliberate dal Consiglio dei Delegati Regionali a maggioranza dei due terzi dei presenti.

APPROVATO IN ROMA IL 10 dicembre 2013.

 

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