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Cass pen sez. IV, 14 giugno 2012, n. 28353

Cass pen sez. IV, 14 giugno 2012, n. 28353

La sentenza si segnala in particolare per i seguenti enunciati

(Omissis) "Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioé di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi

(Omissis) Le norme antinfortunistiche contestate al ricorrente (in particolare, a tacer d'altro, la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 236, D.P.R. n. 303 del 1956, art. 25 e D.Lgs. n. 626 del 1949, art. 43, comma 3) imponevano di assicurarsi che all'interno del pozzo non allignassero gas e vapori tossici o asfissianti (dovendosi, in caso di accertamento positivo, effettuare opportune opere preventive di lavaggio e ventilazione) e, soprattutto di assicurare la presenza di un operaio di supporto (oltre al Be.), all'imboccatura del pozzo, formato ed informato, capace d'intervento efficiente ed efficace in caso d'emergenza.

(Omissis) RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pesaro, Sezione Distaccata di Fano, con sentenza del 16/5/2008, assolto B.F. dal reato di omicidio colposo in danno di D.P.M.C.Y. perché il fatto non sussiste, condannò il medesimo imputato, alla pena stimata di giustizia, in ordine al reato di lesioni colpose gravissime in danno di Be.Lu..

1.1. La Corte d'appello di Ancona, giudicando sulle impugnazioni proposte da tutte le parti, con sentenza del 14/7/2011, in riforma dell'appellata sentenza, dichiarò non doversi procedere in ordine al reato di lesioni colpose per intervenuta prescrizione e condannò l'imputato in ordine al reato di omicidio colposo, concesse le attenuanti generiche, con criterio di equivalenza, alla pena sospesa ritenuta di giustizia.

1.2. Per un'adeguata intelligenza della vicenda, in relazione alle doglianze avanzate in questa sede, di cui appresso si dirà, appare opportuno riprendere, in sintesi, le circostanze salienti del fatto.

La s.r.l. Mosaico Tecnologia Ambiente e Industrie, della quale era responsabile legale il B., era obbligata contrattualmente ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione posto al servizio del ristorante denominato "(OMISSIS)", sito in località (OMISSIS), a suo tempo messo in opera sempre dalla medesima azienda. A seguito di segnalazione del cliente, il giorno del tragico evento, giunse sul posto, per effettuare la manutenzione del caso, ivi inclusa ogni sostituzione od intervento di modifica che si fosse reso necessario, Be.Lu., dipendente della s.r.l., accompagnato dall'apprendista minorenne T.M.. Dopo aver lavorato all'esterno del pozzo, al fine di sostituire pompa mal funzionante, il Be., con l'ausilio di una scala, si calò all'interno del pozzo, attraverso la botola d'accesso, avente la dimensione di cm. 50 X 50. Il detto pozzo, ove si raccoglievano le acque nere del locale, aveva le dimensioni di cm. 100 X 100 e la profondità di cm. 265.

Appena entrato del tutto all'interno del locale interrato l'operaio svenne, colto da improvviso malore, che poi si accerterà essere stato causato da ipossia e dall'intossicazione dai gas insalubri che infestavano l'angusto ambiente. L'aiutante, dimostratosi non in grado di soccorrere il Be., si precipitò all'interno del ristorante per chiedere aiuto. Immediatamente, pertanto, si accostarono al pozzo, per dare soccorso, non senza aver effettuato le necessarie chiamate d'emergenza, S.G., titolare del locale, e alcuni suoi operai. Quest'ultimo, che per primo cercò di calarsi nel pozzo, fu immediatamente colto da malore, tanto da perdere temporaneamente i sensi. Ba.Sa., mentre dal bordo della botola d'accesso, cercava di recuperare l'inerme Be., svenne a sua volta. Nel mentre il S., ripresosi, tentava di far rinvenire quest'ultimo, D.P.M.C.Y., il giorno prima assunta come cameriera, nonostante fosse stata invitata a non farlo, toltasi le scarpe, assumendo che ce l'avrebbe fatta, essendo d'esile corporatura, s'infilò repentinamente nel pozzo, per generosamente soccorrere il malcapitato, nel fondo del quale, poi, sarebbe stata rinvenuta dai pompieri tragicamente priva di vita, insieme al Be., gravemente offeso, asfittico e in coma anossico.

1.3. Sempre in relazione al presente giudizio di legittimità, vanno riprese le ragioni che convinsero il giudice di primo grado a negare la responsabilità dell'imputato a riguardo della morte della povera M..

Pur dovendosi evidenziare l'elevato senso morale della vittima, la quale spinta da estrema generosità e sorretta da non comune coraggio, aveva immolato la propria giovane vita per portare soccorso all'infortunato, quel giudicante, tenuto conto dell'assoluta evidenza del grave pericolo, aveva reputato che l'originaria condizione di pericolo generata dalle omissioni di cautele contestate all'imputato, in qualità di garante per l'attività rischiosa svolta dalla società, doveva considerarsi un mero antecedente occasionale e non come causa del decesso della donna, la quale in piena autonomia, aveva dato vita ad una condotta, dalla quale, purtroppo, venne tratta a morte, del tutto estranea alle mansioni dalla detta svolte e in contrasto con il divieto che le era stato impartito di collocarsi in una situazione di così alto rischio.

1.4. La sentenza d'appello, passate in analitica rassegna gli addebiti che si muovevano all'imputato, nonché, con abbondanza di riferimenti ed argomenti, le più significative elaborazioni in ordine al nesso di causalità nei reati omissivi colposi, con speciale riguardo alla protezione antinfortunistica, ed esteso l'effetto protettivo ai terzi venuti a contatto con la situazione pericolosa, esclusa rilevanza sul detto nesso della condotta della vittima (giudicata conforme al precetto di cui all'art. 2 Cost. e niente affatto "inopinata, abnorme, assolutamente imprevedibile"), concludeva per la sussistenza della colpa in capo all'imputato in relazione alla morte della giovane donna, avuto presente il concetto normativo dell'elemento psicologico in parola e la prevedibilità esigibile dall'agente modello, avuto riguardo al "tipo di evento" e non solo a quello esattamente descritto nella norma cautelare. La Corte territoriale, evidenziò che il rispetto delle norme cautelari, invece radicalmente violate, sarebbe stato idoneo a prevenire l'evento letale.

2. L'imputato proponeva ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo la sentenza gravata viene censurata, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nell'aver considerato causa della morte della vittima le violazioni cautelari contestate all'imputato, invece che l'improvvido intervento della M..

La vittima, che non era dipendente dell'azienda del B., giunta sul posto unitamente al proprio datore di lavoro e ad altri dipendenti del ristorante, mise in atto condotta anomala, eccezionale ed imprevedibile, in spregio alla situazione di elevatissimo pericolo concreto, la cui percezione non poteva esserle sfuggito e in violazione dell'ordine impartitole dal proprio datore di lavoro.

L'imprevedibile atipicità della situazione venutasi a creare poneva in una situazione di garanzia non già il B., bensì il S., in qualità di datore di lavoro della M., stante che l'area ove si trovava il pozzo era recintata e l'acceso interdetto a tutti, fuorché al personale della s.r.l. Mosaico e, pertanto, nessuna delle persone accorse dal ristorante sarebbe dovuta intervenire.

Non era rimasto accertato, di poi, a dispetto di quanto ritenuto dalla Corte d'appello anconetana, la riferibilità dell'evento alla violazione delle norme cautelari, volte a prevenire infortuni nei confronti dei dipendenti della società e non già di terzi.

2.2. Con il secondo motivo la statuizione viene censurata, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e) a causa di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;

nonché, in relazione alla lett. b) della medesima norma, il ricorrente denunzia l'inosservanza o mancata applicazione della legge penale e delle norme giuridiche correlate, con particolare riguardo all'elemento soggettivo della colpa. Nell'alveo della rubricata censura il ricorso, peraltro, introduce critica al giudizio di controfattualità espresso dalla Corte territoriale: i Vigili del Fuoco, adeguatamente attrezzati e preparati, giunti poco dopo sul posto, infatti, erano riusciti a salvare la vita del Be..

Sempre all'interno del paragrafo in esame il ricorso assume che, a differenza di taluni precedenti giurisprudenziali citati dal giudice, qui l'intervento del personale del ristorante doveva considerarsi ai di fuori di ogni logica. La morte della ragazza, non solo non era prevedibile, ma neppure prevenibile da parte dell'imputato, salvo, come erroneamente aveva fatto la corte territoriale, ad esprimere giudizio "col senno del poi", stante che - l'Iniziativa presa dai dipendenti del Ristorante e dal suo titolare, oltre che avere un chiaro carattere di antigiuridicità, ha in sé un inattaccabile carattere di autonomia e specificità".

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

3.1. In primo luogo, in definitiva, il ricorrente assume che il giudice di merito non ha fornito motivazione esente da censure in questa sede rilevabili a riguardo della dimostrazione del nesso di causalità.

3.2. L'evento letale dipese da una scelta della vittima, tanto improvvida ed avventata, quanto generosa, tale da essere stata causa idonea e sufficiente a generare l'evento, in quanto capace d'innestare una sequenzialità causale del tutto anomala, eccezionale ed imprevedibile. La prospettazione non merita di essere seguita.

Il ricorrente parte dal presupposto non condivisibile che le norme antinfortunistiche sono dirette solo alla tutela dei lavoratori, con esclusione dei terzi. Una tale interpretazione, non priva di una sua apparente ragionevolezza, non si concilia con l'esigenza di assicurare adeguata protezione sociale a tutti coloro che vengano a contatto con attività certamente utili, ma pericolose.

"Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioé di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Ciò, tra l'altro, dovendolo desumere dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4 comma 5, lett. n), che, ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nei medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa" (Sez. 4, 20/4/2005, n. 11351, massima). "In materia di prevenzione infortuni, il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 1, espressamente richiamato dal capo 1 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, allorquando parla di "lavoratori subordinati e ad essi equiparati" non intende individuare in costoro i soli beneficiari della normativa antinfortunistica, ma ha la finalità di definire l'ambito di applicazione di detta normativa, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa, salvo, poi, nel successivo art. 2, escluderne talune in ragione del loro oggetto, perché disciplinate da appositi provvedimenti.

Pertanto, qualora sia accertato che ad una determinata attività siano addetti lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, ex D.P.R. n. 547 del 1955, art. 3, comma 2, non occorre altro per ritenere obbligato chi esercita, dirige o sovrintende all'attività medesima ad attuare le misure di sicurezza previste dai citati D.P.R. n. 547 del 1955 e D.P.R. n. 164 del 1956; obbligo che prescinde completamente dalla individuazione di coloro nei cui confronti si rivolge la tutela approntata dal legislatore. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 c.p. e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 589, comma 2 e art. 590, comma 3, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisarle il nesso causale con l'accertata violazione" (4, 10/11/2005, n. 2383, massima).

"In tema di omicidio colposo ricorre l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima é persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività" (4, 7/2/2008, n. 10842, massima; cfr. anche Cass. n. 7726/2002 e n. 11360/2006).

Sostiene il ricorrente che l'intervento del titolare del ristorante e delle persone poste alla di lui dipendenza costituì un malaccorto, spontaneo intervento di soccorso all'interno di area (quella del pozzo) preclusa, in quanto affidata alla gestione dell'azienda dell'imputato e, pertanto, il rispetto delle norme antinfortunistiche non poteva considerarsi diretto ad impedire il verificarsi di conseguenze dannose derivate da una tale condotta.

Nulla di più errato. Le norme antinfortunistiche contestate al ricorrente (in particolare, a tacer d'altro, la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 236, D.P.R. n. 303 del 1956, art. 25 e D.Lgs. n. 626 del 1949, art. 43, comma 3) imponevano di assicurarsi che all'interno del pozzo non allignassero gas e vapori tossici o asfissianti (dovendosi, in caso di accertamento positivo, effettuare opportune opere preventive di lavaggio e ventilazione) e, soprattutto di assicurare la presenza di un operaio di supporto (oltre al Be.), all'imboccatura del pozzo, formato ed informato, capace d'intervento efficiente ed efficace in caso d'emergenza. La plateale violazione delle dette norme antinfortunistiche appare in evidente correlazione con la morte della vittima: se l'intervento di manutenzione fosse stato condotto rispettando le norme antinfortunistiche (il Be. era anche sfornito di acconce cinture di sicurezza e autorespiratore) non si sarebbe reso necessario l'intervento di soccorso dei terzi e la povera M. non avrebbe immolato la propria giovane vita nel generoso tentativo di prestare aiuto. Invero, il detto intervento non dipese da una improvvida scelta dei soccorritori, ma dalla disperata richiesta d'aiuto del ragazzo (l'apprendista minorenne) che accompagnava il Be., il quale, privo di ogni competenza professionale, invece che apprestare soccorso secondo modulo procedimentale di sicurezza, a lui del tutto ignoto, si limitò a chiedere aiuto alle persone presenti nelle vicinanze.

Quindi, la presenza dei detti terzi, ed in particolare della vittima, risulta ampiamente collegata all'attività rischiosa maldestramente condotta, avendo legittimamente fatto accesso all'area ove la detta attività si svolgeva.

3.2. L'intervento della povera ragazza, di poi, non può essere considerato condotta anomala, eccezionale ed imprevedibile, incurante della situazione di elevatissimo pericolo concreto, ampiamente percepibile. Sul punto conviene richiamare i punti fermi secondo la giurisprudenza di questa Corte.

"La normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità, ma anche da quelli che conseguono a comportamenti avventati, negligenti o imprudenti dello stesso lavoratore, purché connessi alla normale attività lavorativa, cioé non anomali o esorbitanti dal procedimento di lavoro; di guisa che, allorché sia stata accertata una violazione, da parte del datore di lavoro, di una norma antinfortunistica, perché una condotta del dipendente possa assumere il valore di causa sopravvenuta concomitante, ovvero anche da sola sufficiente a causare l'evento, deve essere anomala e imprevedibile in quanto del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni affidate al lavoratore. In questa prospettiva, compito del giudice di merito é quello di accertare se il lavoratore abbia tenuto, in occasione dell'infortunio "sub iudice", una condotta nella quale siano ravvisabili gli estremi della colpa in conseguenza dell'adozione, da parte dello stesso, di modalità di lavoro del tutto anomale ed estranee ai normali schemi lavorativi per la mancata osservanza di precise norme antinfortunistiche, ovvero per altri fatti eccezionali, di tale che essa si sia inserita nel rapporto causale in modo tale da escludere, ovvero attenuare, la colpa concorrente del soggetto che si pone come garante del rispetto della normativa antinfortunistica. Da ciò conseguendo, pertanto, che il nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro, per la mancata predisposizione di misure di prevenzione, e l'evento dannoso non é interrotto dal comportamento negligente, disattento, imprudente o avventato del lavoratore, per cui, nei limiti della prevedibilità, di simili comportamenti, non sussiste colpa concorrente dell'infortunato" (Sez. 4, 27/2/2007, n. 27710, massima).

"Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (art. 41 c.p., comma 2), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacché, allora, la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause (condicio sine qua non) di cui all'art. 41 c.p., comma 1. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, nel senso che é l'agente, con la sua condotta (attiva od omissiva), ad avere posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato, pur tuttavia non ne risponde se e in quanto la verificazione di questo risulti in concreto dovuta al concorso di fattori sopravvenuti eccezionali (cioé rarissimi). Deve trattarsi in altri termini di fattori completamente atipici, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, che non si verificano se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. In proposito, dovendosi escludere che possa assumere tale rilievo eccezionale la condotta di un soggetto, pur negligente, la cui condotta inosservante trovi la sua origine e spiegazione nella condotta di chi abbia creato colposamente le premesse su cui si innesta il suo errore o la sua condotta negligente". (Nella specie, relativa a una contestazione di omicidio colposo formalizzata a carico di alcuni soggetti che avevano, secondo la prospettazione accusatoria, compiuto alcuni interventi improvvidi nella realizzazione di un impianto elettrico, si é escluso che potesse assumere rilievo di causa interruttiva eccezionale l'intervento di altro soggetto che sull'impianto era successivamente intervenuto con una operazione altrettanto improvvida, ma determinata dalle condizioni dell'impianto come in precedenza manipolato dagli imputati) - Sez. 4, 29/4/2009, n. 26020, massima -. Anche a rinvenire nell'opera di generoso soccorso avventatezza ed errori deve escludersi, in definitiva, che si trattò di comportamenti idonei ad interrompere la sequela di causalità ingenerata dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Senza contare, poi, che quell'evidenza di elevato pericolo nel prestare soccorso oggi evidenziata dal ricorrente, al momento dei fatti non doveva apparire cosi eclatante agli occhi di soggetti privi di specifica competenza e non messi in allarme da personale specializzato (l'apprendista seppe solo invocare aiuto): le esigue dimensioni del pozzo e la sua bassa profondità ingeneravano evidentemente l'erroneo convincimento che da lì non derivasse elevato pericolo per la vita e che il mancamento dell'operaio fosse dipeso da un suo autonomo malore o, comunque, solo all'angustia del pozzetto.

4. Anche la pretesa che il giudice di merito non abbia fornito soddisfacente dimostrazione della colpa del B. non ha fondamento.

4.1. Devesi osservare che, in linea di principio, 4tto l'evento causato dal mancato rispetto di un norma antinfortunistica richiede la prevedibilità prevedibilità che talvolta é "insita nello stesso precetto normativo violato, perché la norma é imposta dalla necessità di evitare il pericolo che si verifichi l'evento dannoso attraverso l'inosservanza del comportamento indicato nel precetto normativo". (Sez. 4, 15/10/1997, n. 10333, massima).

In ogni caso, non par dubbio che la "prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente", il modello dell'"homo eiusdem condicionis et professionis", ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta" (Sez. 4, 1/71992, n. 1345, massima).

Il B. agì in plateale violazione del detto modello e, di conseguenza, proprio per le conoscenze che aveva e per la competenza acquisita avrebbe dovuto prevedere che, violando in maniera siffattamente vistosa i precetti cautelari, ne sarebbero potute derivare conseguenze lesive per i soggetti garantiti. Tenendo altresì conto che "ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si é concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione" (Sez. 4, 31/10/1991, Rezza, massima). Me, infine, assume rilievo l'asserto secondo il quale, giudicando "ex post", il professionale intervento dei Vigili del Fuoco era riuscito a salvare la vita del Be..

Il c.d. giudizio di controfattualità viene qui evocato malamente dal ricorrente; non trattasi, infatti, di accertare, con prognosi postuma, se tenuto il comportamento doveroso od omesso il comportamento vietato, l'evento si sarebbe verificato o meno.

Difatti, nel caso in esame ove l'imputato avesse rispettato le regole cautelari, il Be. non sarebbe rimasto gravemente infortunato e la M., per andargli in soccorso, non avrebbe perso la vita.

La circostanza che il fisico più resistente dell'operaio riuscì ad avere la meglio sulla grave intossicazione in nulla influisce sui termini della questione giuridica posta al vaglio di questa Corte.

5. Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e il rimborso di quelle legali in favore delle parti civili, che, vista la notula, si liquidano nella misura giudicata di giustizia, di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012. Depos. 13 luglio 2012