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Cassazione penale sez. IV 03 novembre 2011 n. 46849

Cassazione penale  sez. IV 03 novembre 2011 n. 46849

La sentenza su segnala in particolare per i seguenti enunciati

(OMISSIS) 5.3 Giova primieramente rilevare che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che se più sono i titolari della posizione di garanzia - come nel caso in cui, oltre al capo cantiere, sia stato nominato un direttore dei lavori responsabile per la sicurezza - ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia (cfr. Cass. Sez. 4^, sentenza n. 8593 del 22.01. 2008 , dep. 27.02. 2008 , Rv. 238936).

5.3.1. La Corte regolatrice ha pure rilevato, con specifico riguardo al contenuto degli obblighi di vigilanza gravanti sul capo cantiere, che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il capo cantiere è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche (Cass. Sezione 4^, sentenza n. 12673 del 4.03.2009, dep. 20.03.2009, Rv. 243216).

 5.4 Tanto chiarito, deve considerarsi che il contenuto degli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, già indicato dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 5, - norma formalmente abrogata dal D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 , art. 304, - risulta oggi specificato, in termini sostanzialmente conformi a quelli dettati dalla disciplina previgente, dal D.Lgs. n. 81 del 2008 , art. 92, di talchè sussiste continuità normativa tra le richiamate fattispecie.

Ai fini di interesse, si osserva che le citate disposizioni di legge prescrivono che, durante la realizzazione delle opere, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifichi l'idoneità del piano operativo di sicurezza, che deve considerarsi come piano complementare di dettaglio, rispetto al piano di sicurezza e coordinamento di cui al medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008 , art. 100, costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare.

(OMISSIS)

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Teramo, con sentenza in data 5.5.2004 resa all'esito di rito abbreviato, dichiarava A.A. e D. C.M. responsabili dei reati di omicidio colposo ed altro, loro rispettivamente ascritti, in relazione all'infortunio occorso in data (OMISSIS) all'interno del cantiere denominato (OMISSIS), in Teramo, a tre operai intenti a realizzare la pavimentazione industriale delle superfici dell'edificio commerciale in fase di costruzione.

2. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 21.10.2010, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Teramo, assolveva entrambi gli imputati dai reati ascritti perché i fatti non costituiscono reato.

In punto di fatto, il Collegio rilevava che la Società Cleopatra aveva deciso di realizzare le rampe di accesso ai parcheggi con lamiere grecate; e che detto materiale era stato ordinato alla ditta (OMISSIS), il cui legale rappresentante era D.C. M.. Il Collegio evidenziava che il progetto di questa struttura era stato redatto dall'ing. L.L.; che la direzione tecnica dei lavori e la direzione del cantiere erano state affidate all'ing. F.G., che la direzione tecnica ed il coordinamento per la sicurezza era stato assegnato al geom. Ru.

L., e che responsabile del cantiere era stato nominato il geom. A.A..

Il Collegio, procedendo all'analisi della posizione del D. C., considerava che il perito Le. aveva evidenziato che la scelta relativa ai materiali impiegati poteva ritenersi accettabile, dal punto di vista tecnico, e pure migliorativa per la sicurezza delle fasi di cantiere. Oltre a ciò, rilevava che dall'elaborato redatto dal consulente S. emergeva che non era stata consegnata la documentazione relativa alla lamiera grecata fornita dalla (OMISSIS)

Tanto premesso, la Corte territoriale rilevava che gli atti acquisiti al fascicolo processuale non consentivano di accertare se la lamiera usata fosse o meno strutturata in modo da poter sopportare il carico, concentrato su un solo punto, della massa di calcestruzzo gettata.

Considerava poi che i termini della contestazione elevata al D. C. non consentivano di addebitare all'imputato il controllo sulle operazioni di montaggio delle lamiere; e rilevava che le violazioni amministrative, alle quali aveva fatto riferimento il primo giudice, seppure esistenti, non si qualificavano neanche quali concause dell'evento verificatosi.

Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Appello mandava assolto D. C., con la formula: perchè il fatto non costituisce reato.

La Corte di Appello rilevava quindi che la posizione dell' A. appariva "ugualmente estranea alla verificazione dell'evento".

3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dell'Aquila. La parte premette di condividere le argomentazioni illustrate dalla parte civile, nella istanza ex art. 572 c.p.p., allegata al ricorso.

Il ricorrente assume che la Corte di Appello abbia disatteso l'insegnamento della Suprema Corte, in ordine alla responsabilità del capo cantiere, in riferimento agli infortuni sul lavoro ; e rileva che la presenza di più titolari della posizione di garanzia non porta ad escludere quella concorrente del capo cantiere.

4. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione D.C.M., a mezzo del difensore.

La parte deduce la violazione della disciplina in materia di giudizio abbreviato, rilevando che la Corte territoriale ha errato nel rigettare l'eccezione sollevata dall'imputato; considera che la difesa dei coimputati Ca. e Ru. - e non della parte civile come ritenuto dalla Corte di merito - produsse documentazione all'udienza preliminare del 24.4.2004, e quindi in epoca successiva rispetto alla presentazione della richiesta di rito abbreviato da parte del D.C., intervenuta il 16.04.2004. L'esponente rileva che detta documentazione non si trovava già contenuta nel fascicolo del pubblico ministero. Considera che il G.i.p. non ebbe a pronunciarsi sulla utilizzabilità della predetta documentazione; ed assume che proprio sulla base della documentazione di che trattasi il primo giudice aveva ritenuto che D.C. fosse il costruttore della lamiera grecata utilizzata e non il fornitore della stessa.

Con il secondo motivo la parte deduce il vizio motivazionale, per mancato esame dei motivi di appello.

L'esponente rileva che la Corte territoriale risolve gli specifici motivi di gravame dedotti dalla difesa richiamando stralci degli elaborati redatti dal CT S. e dal perito Le., senza cogliere i rilievi maggiormente significativi svolti dai richiamati esperti, ove vengono positivamente valutate le caratteristiche strutturali della lamiera impiegata.

Con il terzo motivo la parte deduce la violazione dell'ordine progressivo delle causa di non punibilità, quale indicato dall'art. 129 c.p.p., comma 1.

Premesso di avere interesse a dedurre sul punto, la parte osserva che la Corte di Appello, avendo riconosciuto la mancanza assoluta di prova circa l'inidoneità della lamiera posta in opera a svolgere le funzioni alle quali era destinata, non avrebbe dovuto mandare assolto l'imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato.

Considera, inoltre, che nella sentenza impugnata la Corte di Appello fa riferimento alla mancanza di nesso di derivazione causale tra la condotta dell'imputato e l'evento; e che conseguentemente andava applicata la formula "il fatto non sussiste", che prevale su quella "perché il fatto non costituisce reato".

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dell'Aquila è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

5.1 A sostegno della decisione assolutoria, la Corte di Appello ha rilevato che A. non era gravato dall'obbligo di effettuare un controllo delle lamiere grecate, in considerazione della qualifica ricoperta dal predetto, nominato capo cantiere; ed ha considerato che altri professionisti dovevano porre in essere tutte le misure precauzionali e richiamare l'attenzione degli operatori sulle modalità di installazione delle lamiere.

La Corte di Appello ha considerato che non spettava all' A. la verifica delle modalità di posa del calcestruzzo; che costui aveva credibilmente dichiarato di avere ricevuto tutte le garanzie in ordine alla resistenza della lamiera; e che, al momento del getto del calcestruzzo, l'imputato si stava rivolgendo al pompista del cemento, quando la situazione precipitò. Il Collegio ha, quindi, ritenuto che al capocantiere non spettasse il controllo di tutti gli appoggi delle lamiere nè quello di segnalare alla ditta (OMISSIS) l'inesperienza degli operai addetti alla posa del calcestruzzo, in presenza dei richiamati tecnici qualificati.

5.2 Le notazioni ora richiamate, che esauriscono l'apparato motivazionale posto a fondamento della decisione liberatoria assunta nei confronti del capo cantiere A., non paiono aderenti all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nella materia che occupa.

5.3 Giova primieramente rilevare che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che se più sono i titolari della posizione di garanzia - come nel caso in cui, oltre al capo cantiere, sia stato nominato un direttore dei lavori responsabile per la sicurezza - ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia (cfr. Cass. Sez. 4^, sentenza n. 8593 del 22.01. 2008 , dep. 27.02. 2008 , Rv. 238936).

5.3.1. La Corte regolatrice ha pure rilevato, con specifico riguardo al contenuto degli obblighi di vigilanza gravanti sul capo cantiere, che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il capo cantiere è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche (Cass. Sezione 4^, sentenza n. 12673 del 4.03.2009, dep. 20.03.2009, Rv. 243216).

5.4 Tanto chiarito, deve considerarsi che il contenuto degli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, già indicato dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 5, - norma formalmente abrogata dal D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 , art. 304, - risulta oggi specificato, in termini sostanzialmente conformi a quelli dettati dalla disciplina previgente, dal D.Lgs. n. 81 del 2008 , art. 92, di talchè sussiste continuità normativa tra le richiamate fattispecie.

Ai fini di interesse, si osserva che le citate disposizioni di legge prescrivono che, durante la realizzazione delle opere, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifichi l'idoneità del piano operativo di sicurezza, che deve considerarsi come piano complementare di dettaglio, rispetto al piano di sicurezza e coordinamento di cui al medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008 , art. 100, costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare.

5.5 Orbene, nel caso di specie, i giudici di merito hanno omesso di verificare se, in concreto, fosse esigibile, da parte del capo cantiere. Il controllo sulla adeguatezza del piano di sicurezza , rispetto alle opere da realizzare; e, in particolare, se il predetto destinatario delle norme antinfortunistiche - che si trovava a fianco del pompista del cemento, nel momento in cui ebbe a verificarsi il sinistro - avesse la possibilità di percepire l'inadeguatezza degli appoggi della lamiera e la mancanza di strutture in grado di ammortizzare eventuali cadute, conseguenti al cedimento della lamiera stessa. Al riguardo, deve evidenziarsi che il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale risulta del tutto carente. Il Collegio infatti, muovendo dall'erroneo apprezzamento afferente al contenuto dell'obbligo impeditivo del capo cantiere, in presenza di più titolari di posizioni di garanzia, si è limitato a disattendere le considerazioni svolte sul punto dal Tribunale di Teramo, rilevando che non poteva pretendersi, da un sottoposto, l'esercizio di compiti di controllo spettanti a più qualificati professionisti; e detto rilievo è stato svolto sia in riferimento al mancato controllo delle modalità di realizzazione della pavimentazione, che prevedevano il getto e lo spandimento di calcestruzzo sulla lamiera, sia con riguardo alla mancata segnalazione del grado di inesperienza degli operai addetti alla posa del materiale.

5.5 Si impone, allora, l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, in relazione alla posizione di A. A., con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia, cui viene demandato anche il regolamento delle spese tra le parti, del presente giudizio di cassazione.

6. Il ricorso proposto nell'interesse di D.C.M. risulta fondato, nei sensi e nei limiti di seguito specificati.

6.1 Il primo motivo è infondato.

(OMISSIS)

6.2 Il secondo ed il terzo motivo di ricorso vengono trattati congiuntamente, involgendo entrambi censure alla sentenza resa dalla Corte di Appello, che attengono all'esame della questione relativa alla imputazione causale dell'evento al D.C..

Si osserva che il ricorrente, pure a fronte di pronuncia assolutoria, risulta nel caso titolare di un concreto interesse ad impugnare.

6.3 Giova, al riguardo, considerare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 85 del 13.02. 2008 , ha ribadito che quella delle sentenze di proscioglimento è una categoria che "non costituisce un genus unitario, ma abbraccia ipotesi marcatamente eterogenee, quanto all'attitudine lesiva degli interessi morali e giuridici del prosciolto". In questa categoria, infatti, sono comprese, oltre a decisioni ampiamente liberatorie, ossia quelle pronunciate con le formule "il fatto non sussiste" e "l'imputato non lo ha commesso", decisioni che, "pur non applicando una pena, comportano - in diverse forme e gradazioni - un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato medesimo". Quali esempi di quest'ultimo tipo, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 85/ 2008 , ricorda le sentenze dichiarative di estinzione del reato per prescrizione, conseguente al riconoscimento di circostanze attenuanti (nel regime anteriore alla L 5 dicembre 2005, n. 251); le sentenze di proscioglimento per cause di non punibilità legate a condotte o accadimenti post factum; o per concessione del perdono giudiziale (che si traducono in realtà in una affermazione di colpevolezza, non seguita dalla irrogazione della pena, ma con effetti preclusivi della reiterazione del beneficio); o per difetto di imputabilità; o anche perchè il fatto non costituisce reato.

6.4 Deve poi evidenziarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicchè non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata. La concretezza dell'interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Cass. Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Cass, Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018). In particolare, l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Cass. Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 42, dep. 29.12.1995, Timpani, m. 203093). E si è in particolare chiarito che la concretezza dell'interesse peraltro è ravvisabile non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (come, ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 c.p.p.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 c.p.p.) e dal giudicato di assoluzione nei giudizi disciplinari (art. 653 c.p.p.) (Cass. Sez. 6, sentenza n. 6989, del 30 marzo 1995, dep. 17.06.1995, Stella, Rv. 201953).

6.5 Conclusivamente sul punto, preme evidenziare che le Sezioni Unite, nell'affermare che è inammissibile, per difetto di interesse concreto, il ricorso immediato per cassazione della parte civile, che sia diretto esclusivamente alla sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato", hanno da ultimo ribadito che deve pacificamente riconoscersi l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", e ciò perché, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 c.p.p., connettono al secondo tipo di dispositivi nel giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare, a fronte degli effetti pregiudizievoli in tali giudizi derivanti dalla prima formula assolutoria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 40049 del 29.05. 2008 , dep. 28.10. 2008 , Rv. 240815).

7. Accertata, sulla scorta dei rilievi ora esposti, la sussistenza di un concreto interesse ad impugnare in capo al ricorrente, si osserva che il motivo di ricorso in esame risulta fondato.

Come noto, la formula "perché il fatto non sussiste" indica la mancanza di uno degli elementi costitutivi di natura oggettiva del reato (la condotta, l'evento o il nesso di causalità) e prevale su qualsiasi altra; la formula "perché l'imputato non l'ha commesso" presuppone, invece, la prova di sussistenza di un fatto penalmente rilevante, ma dichiara l'impossibilità di attribuirne la commissione all'imputato, o perché è stata raggiunta la prova positiva della totale estraneità dell'imputato al fatto o perché manca o è insufficiente la prova del suo coinvolgimento (Cass. Sez. 2^, sentenza n. 11125 del 7.07.1981, Trupiano, Rv. 151326 e 151328).

Orbene, ai fini di interesse, si osserva che la Corte di Appello ha sostanzialmente riconosciuto la mancanza di nesso di derivazione causale tra la condotta posta in essere dal D.C. e l'evento. Il Collegio ha, infatti, conclusivamente osservato, dopo avere pure rilevato che i termini della contestazione elevata al D. C. non consentivano di addebitare all'imputato il controllo sulle operazioni di montaggio delle lamiere, che la condotta posta in essere dal prevenuto risultava estranea alla verificazione dell'evento.

Non di meno, la Corte di Appello ha assolto l'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato", formula che si caratterizza perché riconosce la sussistenza della materialità del fatto storico e la sua diretta riferibilità all'imputato, ma nega la punibilità per la mancanza dell'elemento soggettivo oppure per la presenza di una causa di esclusione dell'antigiuridicità (Cass. Sez. U. Sentenza n. 40049 del 29/05/ 2008 , dep. 28/10/ 2008 , Rv. 240815).

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con sostituzione della formula di proscioglimento applicata dalla Corte territoriale nei confronti del D.C. M., con quella "perchè il fatto non sussiste", che appare la più conferente rispetto alla motivazione adottata dai giudici di merito, ove si delinea l'insussistenza di elementi oggettivi del reato, sia pure con riferimento alla posizione del predetto imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di A.A. con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Perugia, cui rimette il regolamento delle spese tra le parti.

Annulla inoltre la medesima sentenza senza rinvio, limitatamente alla formula di proscioglimento adottata nei confronti di D.C. M.; formula di proscioglimento che sostituisce con quella perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011