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Cassazione penale sez. IV 29 settembre 2011 .N. 38854

Cassazione penale sez. IV 29 settembre 2011 .N. 38854

 La pronuncia va segnalata in particolare per i seguenti enunciati

 (OMISSIS) 2.1 Ca. deduce violazione di legge per quanto attiene alla valutazione della disciplina in tema di delega di funzioni. Il reato è stato commesso nel dicembre 2002 e conseguentemente non possono essere applicate le norme di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008. (OMISSIS) Tuttavia occorre pure considerare che la nuova normativa recepisce in larga misura più consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità nella materia. Dunque al di là della questione afferente alle modalità di conformazione dell'atto, resta di decisivo rilievo il fatto che il soggetto delegato sia munito di poteri gestori che gli consentano di esercitare concretamente ed efficacemente le funzioni affidate. Il giudice di merito ha compiuto tale decisivo accertamento pervenendo alla argomentata conclusione che si è in presenza di documento vago e privo della concreta indicazione e predisposizione dei poteri occorrenti.

 (OMISSIS)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Siracusa ha affermato la responsabilità degli imputati C.L. e Ca.Lu. in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di F.A.. Agli imputati stessi, nelle vesti rispettivamente di amministratore unico e di legale rappresentante della società esecutrice dei lavori, è stato mosso l'addebito di aver consentito l'esecuzione delle opere utilizzando ponteggi metallici non in aderenza e privi di appositi parapetti e comunque inidonei a consentire l'utilizzo di cinture di sicurezza, con la conseguenza che il lavoratore cadeva in terra da un'impalcatura posta a sei metri d'altezza, riportando lesioni letali.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati.

2.1 Ca. deduce violazione di legge per quanto attiene alla valutazione della disciplina in tema di delega di funzioni. Il reato è stato commesso nel dicembre 2002 e conseguentemente non possono essere applicate le norme di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008. L'imputato aveva conferito diverse deleghe sia per ciò che attiene alla responsabilità della conduzione dei lavori sia per individuare il responsabile del cantiere, sia per investire il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali deleghe erano state conferite a persone altamente competenti munite anche di poteri di spesa e si era quindi determinato esonero da responsabilità per il ricorrente.

2.2 Ambedue gli imputati deducono altresì violazione di legge per ciò che attiene alla ritenuta violazione di norme antinfortunistiche, afferenti alla mancanza di cinture ed alla conformazione dei ponteggi, privi di parapetti. A tale riguardo, si lamenta, i giudici hanno trascurato di considerare diverse deposizioni; dalle quali emerge che la conformazione della costruzione imponeva che il punteggio si trovasse ad una certa distanza; ed inoltre i parapetti erano stati correttamente allocati ma erano stati distaccati per effetto di una iniziativa autonoma ed impropria dei lavoratori.

2.3 Infine i ricorrenti censurano la valutazione inerente alla causa della morte del lavoratore avvenuta per trauma cranico ma in una situazione che evidenziava una ostruzione coronarica nella misura del 50%, sicchè non è da escludere che si sia verificato un malessere prima della caduta, una condizione di lipotimia idonea a far perdere l'equilibrio. Anche a tale riguardo la Corte d'appello non ha dato risposte soddisfacenti ed ha trascurato le deposizioni testimoniali che hanno riferito della improvvisa caduta del lavoratore.

3. I ricorsi sono infondati.

3.1 La pronunzia impugnata, rispondendo al motivo di ricorso avanzato da Ca. con il quale si poneva in luce il conferimento di una ampia delega, richiama la disciplina del D.Lgs. n. 81 del 2008 ed in particolare la necessità di una delega formale scritta e recante da data certa con la conseguenza che è invalida una delega implicita o tacita. Tale nuova normativa consente di superare la più risalente giurisprudenza che ammetteva la possibilità di dimostrare l'esistenza della delega con prova diversa da quella documentale.

Oltre a ciò, considera ancora la Corte d'appello, si richiede che il soggetto delegato sia munito di adeguata competenza tecnica e di un reale potere di intervento nonchè di spesa. Alla luce di tali principi già individuati dalla giurisprudenza anteriore al richiamato decreto legislativo, la Corte conclude che la delega conferita da Ca. a C., a causa della sua genericità ed incompletezza, non può essere considerata valida difettando l'accettazione del delegato, la prova delle sue capacità tecniche e soprattutto l'indicazione concreta dei poteri di intervento e di spesa. Tale apprezzamento è nel suo nucleo fondato. La disciplina della delega evocata dalla Corte d'appello è effettivamente successiva al fatto e dunque non è direttamente applicabile.

Tuttavia occorre pure considerare che la nuova normativa recepisce in larga misura più consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità nella materia. Dunque al di là della questione afferente alle modalità di conformazione dell'atto, resta di decisivo rilievo il fatto che il soggetto delegato sia munito di poteri gestori che gli consentano di esercitare concretamente ed efficacemente le funzioni affidate. Il giudice di merito ha compiuto tale decisivo accertamento pervenendo alla argomentata conclusione che si è in presenza di documento vago e privo della concreta indicazione e predisposizione dei poteri occorrenti. Si tratta di accertamento in fatto conforme ai principi e non sindacabile nella presente sede di legittimità.

3.2 Quanto ai presidi antinfortunistici, si da atto che sul luogo del sinistro non sono state rinvenute cinture o altri sistemi di trattenuta e che inoltre i ponteggi erano collocati ad una distanza molto superiore ai limiti di legge, erano privi di parapetti a sbalzo sia dal lato interno che da quello esterno. Al di là dei dubbi sulla eventuale rimozione e sulla responsabilità di tale iniziativa, assume decisivo rilievo per la Corte d'appello, che i parapetti fossero comunque mancanti. Anche qui si è in presenza di accertamento in fatto di cui si pone in luce la rilevanza ai fini della spiegazione dell'evento. Tale apprezzamento è immune da vizi logico-giuridici.

3.3 Infine, per ciò che riguarda la patologia coronarica da cui era affetto il lavoratore, la Corte d'appello rimarca che il consulente del pubblico ministero si è espresso in termini del tutto dubitativi a proposito di un eventuale dolore toracico idoneo a far perdere l'equilibrio. Il carattere dubitativo di tale contingenza consente di escludere l'esistenza oggettiva di una causa di interruzione del nesso causale. Anche tale apprezzamento si sottrae alle indicate censure, posto che, con tutta evidenza, un fattore interruttivo del nesso causale non può essere solo astrattamente ipotizzato ma deve essere concretamente provato, tanto più in presenza di una ricostruzione del fatto che pienamente riconduce la caduta alla assenza di un presidio essenziale come il parapetto.

I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Roma, il 29 settembre 2011. Depositato il 27 ottobre 2011