FLEPAR Inail formula proposte operative per una PA a servizio di cittadini ed imprese, a sostegno del mondo impresa-lavoro e delle PMI. Sviluppa le competenze interdisciplinari dei professionisti pubblici per riforme: PA, sicurezza sul lavoro, giustizia, legalità, prevenzione della corruzione.

Ad attività sindacale FLEPAR affianca una intensa attività propositiva e di studio, fornendo contributi in materie strettamente correlate ai compiti istituzionali Inail: si pone come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo.

Associazione apolitica e senza scopo di lucro, con carattere sindacale, col fine di tutelare interessi giuridici, economici, e funzione, professionalità, dignità e autonomia dei Professionisti Inail.
Interlocutore sindacale dell'Amministrazione, siede con piena legittimazione a tutti i tavoli sindacali.

Nel corso della storia di FLEPAR Inail abbiamo compreso che non sempre è sufficiente avere una buona idea, svilupparla e proporla nelle giuste sedi ma è altrettanto importante la modalità con la quale questa iniziativa viene veicolata e comunicata. Ci siamo resi conto che una comunicazione adeguata e moderna costituisce un valore aggiunto.

Cassazione Sez. Lavoro 8 febbraio 2010 n. 273610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI XXXX, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIGHETTI LUIGI, giusta delega a margine del ricorso;

ricorrente

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati TARANTINO CRISTOFARO, ROSSI ANDREA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al

controricorso;

- controricorrente -

e contro

P.G., ASSITALIA S.P.A.;

- intimati -

e sul ricorso n. 20116/2006 proposto da:

ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI DI ITALIA S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,PIAZZALE DON G. MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato MARTUCCELLI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMEONI PAOLO, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI XXXX, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIGHETTI LUIGI,giusta delega a margine del ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO,

- intimati -

avverso la sentenza n. 445/2005 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/06/2005 R.G.N. 636/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 15/12/2009 dal Consigliere Dott. D'AGOSTINO Giancarlo;

udito l'Avvocato ALBINI CARLO per delega MANZI LUIGI;

udito l'Avvocato ROSSI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Inail conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Verona il Comune di XXXX ed il geom. P.G., capo dell'Ufficio Tecnico, e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di L. 388.658.185 oltre interessi a titolo di regresso - D.P.R. n. 1124 del 1965, ex artt. 10, 11 e 112 - per quanto corrisposto ai superstiti di A.Z., dipendente del Comune deceduto il (OMISSIS) a seguito di infortunio sul lavoro. Sosteneva il ricorrente che la causa della morte era da ascriversi alla inosservanza delle misure antinfortunistiche di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 3, 53 e 54 del nonche' alla violazione dell'art. 2087 c.c. da parte dell'ente e del dirigente l'Ufficio tecnico.

Il Comune ed il geom. P. si costituivano e chiedeva il rigetto della domanda assumendo che il sinistro era imputabile a colpa esclusiva dell' A.. A richiesta del Comune veniva chiamata in causa in garanzia Assitalia s.p.a., che restava contumace.

Espletata l'istruzione, il Tribunale rigettava la domanda dell'Inail e compensava le spese ritenendo che dalla istruzione non fosse stata raggiunta la prova della causa della caduta dell'infortunato dalla scala sulla quale lavorava.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza depositata il 6 giugno 2005, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'appello principale dell'Inail e condannava il Comune e P.G. al pagamento in favore dell'Istituto della somma di L. 388.656.185, oltre interessi; dichiarava inammissibili l'appello incidentale proposto dal Comune nei confronti dell'Inail e l'appello incidentale condizionato proposto dal medesimo Comune nei confronti di Assitalia;

condannava il Comune al pagamento delle spese del doppio grado.

La Corte riteneva provata la responsabilita' dei convenuti perche' in violazione degli accorgimenti richiesti dal D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 53 e 54 il carro sul quale era montata la scala aerea non era stato posizionato su base non cedevole, ma era stato posto su terreno sconnesso pareggiato con delle tavole, e la scala non era stata posta in modo ortogonale, bensi' orizzontale rispetto alla facciata della chiesa da pulire. Rilevava che il comportamento nell'occasione tenuto dai due operai addetti al diserbaggio della facciata di una chiesa ( A. e T.) non presentava elementi di eccezionalita' e di abnormita' tali da escludere la responsabilita' del datore di lavoro, tenuto a vigilare circa l'osservanza delle norme di sicurezza. Osservava che la responsabilita' del sinistro gravava anche su P. che nella sua qualita' di capo dell'ufficio tecnico del Comune aveva autorizzato l'uso improprio della scala delegando al T., semplice addetto ai lavori, la scelta del mezzo tecnico da usare; rilevava che il dirigente dell'ufficio tecnico non aveva vigilato a che l'operaio addetto a lavorare sulla scala evitasse trazioni di intensita' superiore a quanto previsto dal citato art. 54; osservava che, una volta escluso il concorso di colpa dell'infortunato, la somma richiesta dall'Inail copriva soltanto i danni patrimoniali senza alcuna componente di danni di natura extrapatrimoniale.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di XXXXX ha proposto ricorso sostenuto da cinque motivi. L'Inail ha resistito con controricorso. Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo, al quale il Comune ha resistito con controricorso. P. G. non si e' costituito. Le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c..

Il Comune di XXXX ha proposto i seguenti motivi di ricorso.

1) Omessa ed insufficiente motivazione per non avere il giudice di appello spiegato le ragioni per le quali la scala aerea utilizzata dall' A., benche' idonea per il suo usuale utilizzo, fosse inidonea all'uso cui nell'occasione era stata adoperata;

2) violazione di norme di diritto in relazione all'art. 2697 c.c. perche' una volta stabilito in sede penale la impossibilita' di individuare una causa certa e precisa della caduta dell'infortunato, la domanda dell'Inail doveva essere rigettata;

3) violazione degli artt. 129, 578 e 605 c.p.p. e omessa motivazione per avere il giudice di appello riconosciuto la responsabilita' del geom. P., per aver autorizzato l'uso improprio della scala aerea e per aver conferito al T. la scelta del mezzo tecnico usato, benche' il T. stesso avesse dichiarato di essere stato lui ad aver ordinato all' A. di usare la scala;

4) violazione degli artt. 1917, 1219 e 1224 c.c. e omessa motivazione circa gli obblighi della compagnia assicuratrice. Il Comune con l'appello incidentale condizionato aveva chiesto, in forza di polizza che prevedeva un massimale di L. 250.000.000 con obbligo di gestione della lite e accollo delle relative spese, la condanna di Assitalia al pagamento degli interessi moratori sulla somma predetta (che era stata gia' messa dalla Compagnia a disposizione nella diversa causa promossa dalla moglie e dai figli dell' A. contro il Comune per il risarcimento dei danni morale e biologico) ed alla totale rifusione delle spese di lite. La Corte di Appello aveva respinto l'appello incidentale ritenendo che non vi era stata da parte di Assitalia "mala gestio e violazione del principio di buona fede. La Corte pero' aveva omesso di considerare che il massimale era stato messo a disposizione dell'assicurato a distanza di dieci anni dalla chiamata in causa di Assitalia - con atto notificato il 2.12.1991 - nella diversa causa promossa dagli eredi dell' A. per il ristoro dei danni non patrimoniali, sicche' su tale somma, corrisposta in ritardo in data 25.5.2001, erano dovuti gli interessi legali e la rivalutazione anche oltre il limite del massimale.

Inoltre Assitalia era obbligata a tenere indenne il Comune di tutte le spese legali sopportate e la Corte di Appello ha omesso qualsiasi motivazione sulla domanda di rimborso delle spese legali avanzata dal Comune.

5) Omessa motivazione in merito alla quantificazione del credito dell'Inail e violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10, 11 e 85 e degli artt. 2056, 1227 c.c.. Sostiene il ricorrente che in forza delle norme ora richiamate il diritto di regresso dell'Inail non puo' essere superiore al danno patrimoniale effettivamente subito dall'infortunato secondo le norme generali sui danni da fatto illecito. L'Inail inoltre puo' rivalersi unicamente per quanto concerne i danni di natura patrimoniale, mentre non sono indennizzabili i danni di natura non patrimoniale. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi avendo provveduto ad addebitare al Comune l'intero ammontare della rendita versata e da versare dall'Inail ai superstiti del lavoratore deceduto, senza alcuna valutazione del danno subito dall'infortunato e senza tener conto del concorso di colpa della vittima.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato Assitalia denuncia nullita' della sentenza per violazione degli artt. 106, 327, 332 e 334 c.p.c. per avere il giudice di appello respinto l'eccezione di inammissibilita' dell'appello incidentale del Comune in quanto proposto oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale. La Corte territoriale ha motivato la propria decisione assumendo che l'interesse del Comune alla proposizione dell'appello incidentale e' sorto solo a seguito dell'appello proposto dall'Inail. La Corte non ha considerato pero', che il Comune ha chiesto la condanna della Compagnia in ogni caso, a prescindere dall'esito del giudizio promosso dall'Inail, sicche' trattandosi nella specie di due cause autonome fondate su titoli diversi il ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. non era ammissibile.

1 primi tre motivi del ricorso principale, che e' opportuno esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

La responsabilita' conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c. per inosservanza delle misure di sicurezza sul lavoro ha natura contrattuale, sicche' l'Istituto che agisca in via di regresso deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonche' il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno e' dipeso da causa a lui non imputabile, e cioe' di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile ( Cass. n. 10529/2008, n. 10441/2007).

Nella sentenza impugnata sono congruamente esposte le ragion per le quali il giudice di appello ha ravvisato la responsabilita' dell'ente e del dirigente dell'ufficio tecnico nella produzione dell'evento luttuoso. A nulla rileva che in sede penale il P., condannato in primo grado, sia stato prosciolto in appello per prescrizione del delitto ascrittogli. Come e' noto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 102 del 1981, di parziale incostituzionalita' del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 ai fini dell'azione di regresso dell'Inail, il giudice civile deve procedere direttamente all'accertamento del fatto - reato anche nel caso in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato.

Nella specie la Corte territoriale, sulla scorta delle risultanze probatorie, ha ravvisato le causa della caduta nell'errato posizionamento del carro, sul quale la scale era montata, su terreno cedevole coperto con tavole, nell'errata sistemazione della scala in modo orizzontale rispetto alla facciata della chiesa, nell'impiego di forza - trazione superiore a quella consentita dalle norme di sicurezza.

La Corte ha altresi' ravvisato la responsabilita' di Comune e del dirigente dell'Ufficio Tecnico - per violazione del disposto della L. n. 164 del 1956, artt. 53 e 54 e quindi per violazione dell'art. 2087 c.c. - nel fatto che il dirigente abbia omesso di svolgere la doverosa attivita' di controllo e vigilanza al fine di accertare che il carro sul quale era montata la scala fosse posto su base non cedevole, che la scala fosse posizionata in modo ortogonale rispetto alla facciata della chiesa da pulire, che l'operaio addetto al lavoro sulla scala non esercitasse una trazione di intensita' superiore a quella prevista dalle norme di sicurezza.

La Corte infine ha escluso non solo l'esistenza di dolo o rischio elettivo da parte dell'infortunato, ma anche la ipotizzabilita' di un suo concorso di colpa nella produzione dell'evento.

A escludere la responsabilita' del dirigente dell'Ufficio tecnico e del Comune, nei termini sopra specificati, non vale osservare che il carro - scala era in regola con le norme di sicurezza e che era idoneo all'uso cui di solito era adibito, poiche' la idoneita' o meno del mezzo deve essere valutata in concreto ed in relazione alle modalita' di impiego.

Le valutazioni della Corte territoriale in ordine alla responsabilita' dei convenuti, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito e che, per essere congruamente motivati, non sono suscettibili di riesame in sede di legittimita'.

Infondato e' anche il quinto motivo di ricorso. E' pacifico che l'Inail, nell'esercizio del regresso, incontra un limite quantitativo nel complessivo ammontare del risarcimento del danno dovuto all'infortunato secondo le norme generali che disciplinano la responsabilita' per fatto illecito. Tuttavia la giurisprudenza di legittimita' ha chiarito che, nel giudizio di regresso, la congruita' della indennita' corrisposta dall'Inail al lavoratori o ai suoi superstiti e' comprovata dall'attestato del direttore della sede erogatrice, assistito dalla presunzione di legittimita' propria degli atti amministrativi, che vien meno soltanto in presenza di contestazioni precise e puntuali che indichino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e che offrano al contempo la prova del diverso importo dovuto, sicche', in assenza di contestazioni precise e puntuali deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede ( Cass. n. 10529/2008, n. 21540/2007, n. 5909/2003, n. 9601/2001).

Nella specie il Comune, secondo quanto risulta dalle conclusioni prese nel giudizio di appello e trascritte in sentenza, non ha contestato la quantificazione del danno fatta dall'Inail richiamando documenti prodotti in giudizio o prove articolate a sostegno della asserita erroneita' della pretesa dell'Istituto. Nel motivo di ricorso in esame il ricorrente neppure allega un omesso esame da parte del giudice di appello di prove fornite dal Comune a riguardo.

D'altro canto, avendo la Corte territoriale escluso il concorso di colpa dell'infortunato, non doveva essere operata alcuna proporzionale riduzione dall'ammontare indicato nella certificazione prodotta dall'Inail.

Il quarto motivo di ricorso, con il quale il Comune fa valere il rapporto di garanzia con Assitalia, e' anch'esso infondato.

La giurisprudenza di legittimita' ha ripetutamente affermato che nell'assicurazione della responsabilita' civile, l'art. 1917 c.c. prevede che l'assicuratore e' obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questo deve pagare al terzo danneggiato in dipendenza della responsabilita' dedotta nel contratto, compresi gli interessi e la rivalutazione, entro e non oltre il limite stabilito nel contratto e che il superamento di tale limite e' consentito soltanto ove l'assicuratore gestisca il rapporto assicurativo in violazione del principio di buona fede(Cass. n. 12239/1998, n. 10036/2004, n. 14776/2006).

E' stato altresi' affermato che la domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il limite del massimale di polizza per "mala gestio" dell'assicuratore, deve essere espressamente formulata, non potendo ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato, motivo per cui la domanda per c.d.

"mala gestio", se proposta per la prima volta in appello, va dichiarata inammissibile ( Cass. n. 1456/1996, n. 198/2003, n. 477/2003, n. 10036/2004). Nella specie una siffatta domanda non risulta formulata dal Comune nell'atto di chiamata in causa di Assitalia nel giudizio di primo grado e la richiesta formulata in appello e' tardiva e inammissibile.

E' stato poi rilevato che l'obbligazione dell'assicuratore non da all'assicurato il diritto di ottenere il pagamento dell'indennita' fino a quando non risulti accertato quanto, nell'ambito del rapporto di responsabilita', l'assicurato deve al danneggiato, con la conseguenza che la richiesta di adempimento, anche se effettuata in forma di chiamata in causa, non puo' valere come atto di costituzione in mora (cfr. tra le tante Cass. n. 10036/2004, n. 10725/2003, 5137/1998, n. 4240/1996, n. 7/1990). Ne consegue che, avendo il Comune nelle proprie difese sempre escluso la propria responsabilita' nella produzione dell'evento, non puo' ritenersi tardivo e suscettibile di interessi moratori il pagamento del massimale da parte di Assitalia a distanza di tempo dalla chiamata in causa e comunque prima della definizione del giudizio che abbia accertato la responsabilita' dell'assicurato.

Non e' dunque fondata la pretesa del Comune diretta ad ottenere la condanna di Assitalia al pagamento degli interessi di mora e della rivalutazione sulla somma versata dalla societa' a titolo di massimale.

Per quanto concerne la domanda di rimborso delle spese legali, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3, "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato" sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e quindi gravano sull'assicuratore nei limiti del massimale di polizza e fino ad un quarto del massimale. La norma non consente di distinguere tra spese legali dovute dall'assicurato al danneggiato e spese legali sostenute dall'assicurato per la propria difesa. Una diversa regolamentazione puo' essere prevista dalle parti in sede contrattuale. Nella specie l'art. 20 della polizza, trascritto in ricorso dal Comune, riproduce il contenuto della norma e stabilisce che "sono a carico della societa' le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale", mentre fissa l'impegno della societa' di assumere direttamente la difesa dell'assicurato nei confronti del danneggiato. Non e' previsto l'obbligo della compagnia di assicurazioni di rimborsare le spese legali direttamente sostenute dall'assicurato, che non si sia avvalso della facolta' di delegare la sua difesa all'assicuratore. Pertanto nulla e' dovuto da Assitalia, che ha pagato l'intero massimale convenuto, per spese legali sostenute dal Comune.

In definitiva, il ricorso principale proposto dal Comune di XXXX deve essere respinto.

Di conseguenza il ricorso incidentale condizionato di Assitalia deve ritenersi assorbito.

Il Comune, soccombente in giudizio, deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuna delle parti intimate costituite delle spese del giudizio di cassazione, cosi' come liquidate in dispositivo. Avuto riguardo al comportamento processuale delle parti, vanno interamente compensate le spese tra Inail e P. G..

P.Q.M.

LA CORTE, Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il Comune di XXXXX al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro tremilacinquecento/00 per onorari, oltre spese generali e CPA, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite. Compensa le spese tra Inail e P. G..

Cosi' deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010