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Corte appello L'Aquila sez. lav. 07 luglio 2011 n. 489

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti magistrati
dott. Rita Sannite Presidente
dott. Maria Luisa Ciangola Consigliere
dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere - rel.

all'udienza del 5.5.2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n. 130 ruolo generale dell'anno 2009 promossa da INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via R.C., presso lo studio degli Avv. Pier Paolo Di Gregorio e Francesco Giuseppe Conti, che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti per notar Franca Fanti del 14.1.2005.

APPELLANTE

CONTRO

B.A., quale erede di Ba.C. elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via C.P., presso lo studio dell'Avv. Rosario Panebianco, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Lucio Campani per procura a margine della comparsa di costituzione in appello.

Ba.A., Ba.M. elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via C.P., presso lo studio dell'Avv. Rosario Panebianco, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Lucio Campani per procura a margine della comparsa di costituzione in appello.

APPELLATI

OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 6696/08 della Corte di Cassazione

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 10.2.2009 l'Inail riassumeva dinanzi a questa Corte il giudizio originariamente promosso nei suoi confronti da Ba.C., nelle more deceduto, convenendo in giudizio i suoi eredi, a seguito della sentenza n. 6696/08 emessa dalla Corte di Cassazione. Esponeva che il Ba. il 2.2.1998, aveva proposto ricorso al Pretore di Perugia avverso il provvedimento di revisione del 19.5.1997, che aveva ridotto l'inabilità complessivamente riconosciutagli (20% per infortunio del 1969, 45% per saturnismo e 22% per ipoacusia) dal 66% al 40%, per scomparsa dei postumi relativi al saturnismo. Il ricorso veniva accolto dal Pretore con la sentenza n. 1/99 dell'11.1.1999, confermata dal Tribunale di Perugia, che respingeva l'appello all'uopo proposto dall'Inail ritenendo i postumi del 66% ormai cristallizzati e non più modificabili. La Corte di Cassazione, a sua volta adita dall'Istituto, cassava la sentenza e rimetteva gli atti a questa Corte d'Appello, formulando il principio di diritto di cui si va a dire e in base al quale l'Istituto rilevava di avere legittimamente operato, ritenendo non più ricorrenti i postumi del saturnismo e unificando nella misura del 40% quelli dell'infortunio del 1669 e dell'ipoacusia.

Si costituivano in giudizio A. e E.Ba. citati quali eredi di C.Ba. al solo scopo di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, per avere essi rinunciato all'eredità con atto del 7.2.2008. Si costituiva, altresì, A.B. in qualità di erede del Ba. contestando gli avversi assunti e chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque respingere l'impugnazione proposta dall'Inail.

Veniva disposta CTU.

L'appello dell'Inail è fondato, sia pure in parte e merita accoglimento per quanto di ragione.

La Corte di Cassazione, cassando la sentenza del Tribunale di Perugia in sede d'appello, impugnata dall'Inail, ha enunciato il seguente principio di diritto: "In caso di costituzione di rendita unica Inail ai sensi dell'art. 80 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione, il termine - decorrente dalla data di detta costituzione - entro il quale può procedersi a revisione della rendita per variazioni dello stato di inabilità dell'assicurato (a domanda di questi o per disposizione dell'Inail) deve essere individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente dell'inabilità complessiva di cui si rileva la variazione; conseguentemente, ove sia dedotto in giudizio il consolidamento della rendita unificata, per il decorso del termine della revisione, il giudice adito deve stabilire, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al giudizio, a quale componente dell'inabilità complessiva sia da riferire la variazione della riduzione dell'attitudine lavorativa in relazione alla quale è stata formulata la domanda dell'assicurato, o è stato disposto il provvedimento dell'Istituto".

Com'è noto, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha precisato (Cass. n. 14959/2000) che i termini per procedere alla revisione della misura della rendita di inabilità, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro e, in genere, a seguito delle modificazioni fisiche del titolare, non sono di decadenza o di prescrizione, ma operano esclusivamente sul diritto sostanziale, segnando il periodo massimo entro il quale assumono rilevanza giuridica dette modificazioni, in quanto la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale le condizioni fisiche dell'assicurato debbono ritenersi definitivamente stabilizzate. La Corte ha poi chiarito (Cass. n. 6788/2002, Cass. Sez. Un. n. 10839/2003,) che il termine, per complessivi quindici anni, per la revisione della rendita per inabilità professionale, previsto dall'art. 137 DPR n. 1124/1965 o quello decennale previsto per la revisione di quella per inabilità da infortuni non preclude la revisione delle condizioni dell'assicurato oltre il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita, sempre che la ritenuta modificazione in melius od in peius si sia verificata entro il quindicennio. Ha infatti precisato e successivamente ribadito (Cass. 27425/2005) che è necessario, però, che il miglioramento si sia verificato nel termine di quindici anni o di dieci anni decorrenti dalla data di maturazione del diritto e, quindi dalla decorrenza della rendita e non da quella del provvedimento di concessione della stessa.

Quando si è in presenza di una rendita unificata, come nel caso di specie, deve evidenziarsi che in tema di termini per la revisione, il Supremo Collegio a Sezioni Unite (n. 6403/2005) ha così statuito: "In tema di revisione della rendita unica da infortunio sul lavoro, è consentito provvedere a nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante complessivo, che può essere accertato anche in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio i cui postumi si sono consolidati, purché la rendita complessiva da erogare non sia inferiore a quella precedentemente consolidata. I medesimi principi vanno applicati anche nell'ipotesi di revisione di rendita unica entro il decennio dalla sua costituzione (così Cass. sez. L .n. 12998/2003) essendo anche in tal caso consentito il riesame dei postumi di tutti gli infortuni e la valutazione della complessiva riduzione dell'attitudine al lavoro, purché la rendita unica così ricostituita non sia inferiore a quella liquidata per i precedenti infortuni e già consolidata, mentre l'intangibilità della misura dei postumi stabilizzati del singolo evento lesivo (cosiddetto limite interno) osterebbe alla possibilità di rivalutare il complessivo risultato inabilitante stabilitosi nel tempo, in base ad un giudizio di sintesi. Dalla data di costituzione della rendita unica, pertanto, comincia a decorrere un nuovo termine per la revisione che, una volta maturato, rende immodificabile la misura della rendita da erogare" (id. Cass. n. 15974/05 per le malattie professionali).

Il limite esterno, secondo la circolare Inai], si ha quando alla costituzione della rendita unica concorrono postumi di un evento ,i cui termini revisionali sono scaduti prima dell'unificazione.

Il ricorso è pertanto fondato solo in parte, per quanto si va a dire. In proposito è necessario procedere alla ricostruzione della cronologia degli eventi ed accertare il grado di inabilità residuo nei limiti temporali della revisione, come disposto dal Supremo Collegio.

Al Ba. in data 20.4.1969, viene riconosciuta la rendita commisurata ad un'inabilità del 20% a seguito di un infortunio sul lavoro;

il 10.12.1974 gli viene riconosciuta la rendita commisurata ad un'inabilità complessiva del 39% di cui 20% per infortunio e 24% per saturnismo, costituita nel 1976;

il 16.1.1978 la rendita è aumentata al 46% a seguito dell'aggravamento della malattia professionale (32% + 20%)

il 3.4.1980 si aggrava ulteriormente il saturnismo (37%), sicché la rendita viene costituita nell'anno nella misura del 50% (37%+20%);

nel 1986 viene costituita una nuova rendita a seguito dell'aggravamento del saturnismo (45%+ 20%) del 56%;

il 9.9.1991, con decorrenza dal 1989, viene unificata anche l'ipoacusia del 22%, per un totale del 66% (20% per infortunio, 45% per saturnismo, 22% per ipoacusia);

infine, con la revisione del 19.5.1997, la rendita viene ridotta al 40% (8% per infortunio, 22% per ipoacusia e 15% per saturnismo).

È innanzitutto evidente che l'Inail non ha azzerato la rendita del saturnismo, come pure si è dedotto in causa, ma l'ha solo ridotta, riducendo però anche quella dovuta in relazione all'infortunio.

Applicando i principi sopra enunciati dalla Cassazione, con la costituzione della rendita unificata nel 1986 cessava la rendita pregressa, e a questa si sostituiva una nuova rendita, commisurata al danno globale. Pertanto, alla data della revisione del 19.5.1997, i postumi dell'infortunio non potevano più essere revisionati, mentre potevano esserlo quelli della malaria professionale (fino al 2001). L'Inail, invece, oltre a ridurre (legittimamente), la malattia professionale al 15%, non poteva ridurre, come invece ha fatto, i postumi dell'infortunio dal 20% all'8% (di qui il riconoscimento del 40%), sicché il cumulo complessivo, operando correttamente e tenendo conto del 22% attribuito all'ipoacusia (che non è stato ritoccato), porta ad una complessiva inabilità del 47% ( 15%+20%+22%).

L'appello dell'Inail deve essere pertanto accolto per quanto di ragione.

Le spese di tutte le fasi del giudizio, atteso l'esito dello stesso, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro,

definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex Cass. n. 6996/08 sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Pretore di Perugia in funzione di giudice del lavoro, pronunciata in data 11.1.1999 n. 1/99 così decide nel contraddittorio delle parti:

1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Ba.E. e Ba.A.;

2) in parziale accoglimento dell'appello dell'Inail e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'Inail a corrispondere a B.A., quale erede di Ba.C., la rendita per malattia professionale commisurata ad un'inabilità del 47% dalla data della revisione (19.5.1997) a quella del decesso del Ba., oltre interessi;

3) compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio, comprese quelle del giudizio di Cassazione.

L'Aquila, 5.5.2011