FLEPAR Inail formula proposte operative per una PA a servizio di cittadini ed imprese, a sostegno del mondo impresa-lavoro e delle PMI. Sviluppa le competenze interdisciplinari dei professionisti pubblici per riforme: PA, sicurezza sul lavoro, giustizia, legalità, prevenzione della corruzione.

Ad attività sindacale FLEPAR affianca una intensa attività propositiva e di studio, fornendo contributi in materie strettamente correlate ai compiti istituzionali Inail: si pone come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo.

Associazione apolitica e senza scopo di lucro, con carattere sindacale, col fine di tutelare interessi giuridici, economici, e funzione, professionalità, dignità e autonomia dei Professionisti Inail.
Interlocutore sindacale dell'Amministrazione, siede con piena legittimazione a tutti i tavoli sindacali.

Nel corso della storia di FLEPAR Inail abbiamo compreso che non sempre è sufficiente avere una buona idea, svilupparla e proporla nelle giuste sedi ma è altrettanto importante la modalità con la quale questa iniziativa viene veicolata e comunicata. Ci siamo resi conto che una comunicazione adeguata e moderna costituisce un valore aggiunto.

Il CNF propone un disegno di legge di revisione costituzionale dell'art. 111 al fine di rafforzare, a livello costituzionale, il ruolo dell'Avvocato.

Come era stato anticipato dal Presidente Mascherin in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il C.N.F. ha presentato una proposta di revisione costituzionale dell'art. 111 Cost., con la quale si garantisca, anche al massimo livello normativo ed ordinamentale, la libertà e l'indipendenza della professione di Avvocato.

Alleghiamo (da www.consiglionazionaleforense.it) la relazione di accompagnamento alla proposta, che contiene un approfondito excursus che, partendo dai lavori preparatori della Carta, affronta e tratta la giurisprudenza costituzionale sul tema, la disciplina contenuta nelle Carte sovranazionali (CEDU e Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea) ed i profili di diritto comparato in materia.

Il testo proposto si  limita ad un articolo unico che, dopo i primi due commi dell'art. 111, modificherebbe il 3°, il 4° ed il 5° comma nei termini che seguono:

Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. In casi straordinari, tassativamente previsti dalla legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell’avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l’effettività della tutela giurisdizionale” (comma 3);

"L’avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense” (comma 4);

La funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell’avvocato è esercitata da un organo esponenziale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che determina anche le sue altre attribuzioni. Contro le sue decisioni è ammesso il ricorso per cassazione” (comma 5).