Nella seduta dell'11 giugno il Governo ha approvato gli schemi di altri sei decreti attuativi del Jobs Act.
Il primo riguarda le "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro" ed interviene prevalentemente sul testo unico a tutela della maternità, indicando misure volte a sostenere le cure parentali e misure a tutela, soprattutto, delle madri lavoratrici. Nel modificare il congedo obbligatorio di maternità, si tende a rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari, come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Viene prevista un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12, mentre il congedo parzialmente retribuito (al 30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni, con la possibilità di estensione sino ad 8 anni per le famiglie meno abbienti. Previste anche norme sul telelavoro e sulla protezione delle donne vittime di violenza di genere.
Il secondo decreto traccia una disciplina organica dei contratti che regolamentano i rapporti di lavoro e rivede la normativa in tema di mansioni. Sono previste numerose misure, tra cui l'eliminazione della possibilità di istituire nuovi contratti a progetto. Rilevante anche la previsione che, nelle ipotesi di riorganizzazione aziendale (o comunque nei casi individuati dai contratti collettivi), l'Azienda potrà modificare le mansioni di un lavoratore sino ad un livello, senza modifica del trattamento economico, fatta eccezione per le remunerazioni accessorie legate alla specifica modalità di svolgimento del lavoro. Viene introdotta anche la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine di conservare i livelli occupazionali e/o di acquisire una diversa professionalità.
Il terzo decreto si propone di disciplinare l'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Viene, in particolare, previsto un progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e, tra i tanti aspetti trattati, si dispone che il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Il reclutamento del personale ispettivo, dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro.
Il quarto decreto riordina la complessa normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Un quinto decreto riordina la normativa in materia di servizi per il lavoro e istituisce l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
L'ultimo decreto si propone di semplificare le procedure per cittadini e imprese, anche in tema di salute e sicurezza. Sotto questo profilo sono molteplici le modifiche apportate all'impianto normativo vigente. Si segnalano, tra le tante, le più rilevanti:
- è previsto che, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, vengano messi a disposizione del datore di lavoro, in sede di valutazione dei rischi, strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio; Inail ed Aziende Sanitarie Locali dovrabnno svolgere tale attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- si prevede il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo, attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL;
- la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale dovrà avvenire esclusivamente per via telematica da parte delle strutture sanitarie, con conseguente esonero di tale incombente per il datore di lavoro
- la trasmissione all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni sarà a carico dell’INAIL, con esonero di tale incombente per il datore di lavoro;
- verrà abolito l’obbligo per il datore di lavoro di tenuta del registro infortuni;
- viene rivisto il sistema sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale (tra le altre cose, con modifica della maxisanzione per il lavoro in "nero", peraltro recentemente già dichiarata incostituzionale, introducendo una graduazione degli importi sanzionatori "per fasce", anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare); viene anche reintrodotta la procedura di diffida, che consentirà di regolarizzare le violazioni accertate;
- viene prevista la modifica del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, favorendo una "immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale";
- viene, poi, eliminato l’obbligo, nell’ambito dei cantieri edili, di munire “il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.