FLEPAR Inail formula proposte operative per una PA a servizio di cittadini ed imprese, a sostegno del mondo impresa-lavoro e delle PMI. Sviluppa le competenze interdisciplinari dei professionisti pubblici per riforme: PA, sicurezza sul lavoro, giustizia, legalità, prevenzione della corruzione.

Ad attività sindacale FLEPAR affianca una intensa attività propositiva e di studio, fornendo contributi in materie strettamente correlate ai compiti istituzionali Inail: si pone come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo.

Associazione apolitica e senza scopo di lucro, con carattere sindacale, col fine di tutelare interessi giuridici, economici, e funzione, professionalità, dignità e autonomia dei Professionisti Inail.
Interlocutore sindacale dell'Amministrazione, siede con piena legittimazione a tutti i tavoli sindacali.

Nel corso della storia di FLEPAR Inail abbiamo compreso che non sempre è sufficiente avere una buona idea, svilupparla e proporla nelle giuste sedi ma è altrettanto importante la modalità con la quale questa iniziativa viene veicolata e comunicata. Ci siamo resi conto che una comunicazione adeguata e moderna costituisce un valore aggiunto.

Lavoro agile: approvato dal consiglio dei ministri il DDL che disciplina il lavoro agile. Applicabile anche ai rapporti di lavoro con la PA

Il 28 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, contenente disposizioni sul lavoro autonomo non imprenditoriale e sul "lavoro agile".

Con riferimento alla prima parte del disegno di legge, si segnala l'art. 7, il quale prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di promuovere "in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche ... e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione".

Ciò che più rileva è la seconda parte, in cui viene introdotto il concetto di "lavoro agile", definito quale "modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".

Il "lavoro agile" consiste in una prestazione di lavoro subordinato, che può svolgersi in parte all'interno ed in parte all'esterno dei locali aziendali, entro i limiti di durata dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale stabiliti dalla legge o dal contratto collettivo, e con possibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'accordo che prevede la modalità di lavoro agile può essere a tempo determinato ma anche a tempo indeterminato: in quest'ultimo caso ognuna delle due parti può recedervi con un preavviso non inferiore a 30 giorni. In caso di giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine, se il rapporto è a tempo determinato, e senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Per questo tipo di contratto sarà il c.d. "accordo" a disciplinare l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione svolta all'esterno dei locali aziendali ed i casi che danno luogo alle sanzioni disciplinari. 

La norma si applicherebbe anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche "in quanto compatibili ... secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificatamente adottate per tali rapporti".

In allegato il testo del disegno di legge e la relativa relazione.