FLEPAR Inail formula proposte operative per una PA a servizio di cittadini ed imprese, a sostegno del mondo impresa-lavoro e delle PMI. Sviluppa le competenze interdisciplinari dei professionisti pubblici per riforme: PA, sicurezza sul lavoro, giustizia, legalità, prevenzione della corruzione.

Ad attività sindacale FLEPAR affianca una intensa attività propositiva e di studio, fornendo contributi in materie strettamente correlate ai compiti istituzionali Inail: si pone come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo.

Associazione apolitica e senza scopo di lucro, con carattere sindacale, col fine di tutelare interessi giuridici, economici, e funzione, professionalità, dignità e autonomia dei Professionisti Inail.
Interlocutore sindacale dell'Amministrazione, siede con piena legittimazione a tutti i tavoli sindacali.

Nel corso della storia di FLEPAR Inail abbiamo compreso che non sempre è sufficiente avere una buona idea, svilupparla e proporla nelle giuste sedi ma è altrettanto importante la modalità con la quale questa iniziativa viene veicolata e comunicata. Ci siamo resi conto che una comunicazione adeguata e moderna costituisce un valore aggiunto.

Pubblicate le Linee guida dell'ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).

Sono state pubblicate in G.U. Serie Generale n.110 del 14 maggio 2015 le Linee guida dell'ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).

Si tratta di una novità introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 (cd. Legge Severino), che all'art. c. 54bis prevede una tutela speciale per il dipendente pubblico che  “denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro".

Negli ordinamenti ove è già applicato, questo sistema ha dato buona prova di sé nel favorire l'emersione di forme di cattiva gestione della cosa pubblica.

L'ANAC, nell'ambito del proprio potere di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione, ha così inteso offrire alle pubbliche amministrazioni indicazioni precise, sia sul piano sostanziale che su quello procedurale, in ordine alle misure da adottare per tutelare la riservatezza dei dipendenti che segnalino condotte illecite.

Destinatari della norma sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, D. L.vo 165/2001 quindi sicuramente gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati da pubbliche amministrazioni. Per dipendenti pubblici devono quindi ritenersi compresi tanto i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato quanto, compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti, i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico.

L'Autorità evidenzia, inoltre, la differenza tra tutela dell'identità del segnalante e segnalazioni anonime che, quando contengono indicazioni precise e circostanziate, devono pure essere prese in considerazione dall'Amministrazione cui è diretta la segnalazione. In particolare, il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

Le condotte rilevanti vanno oltre il catalogo dei reati contro la Pubblica Amministrazione, dovendosi riconoscere rilevanza, ai fini della tutela e dell'indagine, tutti i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo (nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, violazioni delle norme a tutela dell'ambiente o della sicurezza nei luoghi di lavoro ).

Il dipendente che segnali tali condotte andrà tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».

La tutela non è tuttavia assoluta.

L'Autorità, prendendo atto della lacuna normativa, prevede che la tutela cessi nel caso in cui, con sentenza emessa in primo grado, vengano accertati la responsabilità extracontrattuale del segnalante o la sussistenza dei reati di calunnia o diffamazione in capo a quest’ultimo.

Nel sistema di tutela proposto dall'Autorità centrale il Responsabile per la prevenzione della corruzione, anche in relazione all’organizzazione interna dell’amministrazione, potrà avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato con competenze multidisciplinari.

Vengono inoltre suggerite precise indicazioni sia sul piano organizzativo che tecnologico.

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto l'ANAC evidenzia come un'ottimale gestione dei data base, approntati al riguardo dall'amministrazione, possa essere utilizzata anche al fine di ricavare importanti informazioni di tipo generale (ad esempio sulle tipologie di violazioni), da cui desumere elementi per l’identificazione delle aree critiche dell’amministrazione sulle quali intervenire in termini di miglioramento della qualità e dell’efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.