Il Ministero del Lavoro (col parere della Commissione per gli Interpelli n. 2 del 24 giugno 2015) ha risposto all'interpello proposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri sul tema dell'identificazione dei requisiti che devono possedere i docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Qualsiasi docente di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere in grado di documentare il possesso di almeno uno dei 6 criteri indicati dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 in ciascuna delle aree tematiche pure individuate dal decreto.
I sei criteri, rinvenibili nel citato (ed allegato) decreto 6 marzo 2013, richiamano l’istruzione e la formazione del formatore, nonché pregresse esperienze nell’attività formativa in tema di sicurezza sul lavoro, mentre le aree tematiche sono:
- area normativa / giuridica / organizzativa;
- area rischi tecnici / igienico - sanitari;
- area relazioni / comunicazioni;
Pertanto, in conclusione, il Ministero che chiarito che "l’Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche” per la quale voglia svolgere le attività di docenza”.